Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


198644
IDG921504700
92.15.04700 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zanon Nicolo'
Consiglio "nuova" fa "nuova" la legge? Intorno alla discontinuita' dei Consigli regionali ed al principio costituzionale di rappresentativita'
Nota a C. Cost. 19 dicembre 1991, n. 468
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 4, pt. 1A, pag. 617-626
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0116; D03120
La sentenza risolve un caso nuovo riguardante il tema dei controlli statali sulle leggi regionali. La questione da risolvere riguardava il problema della "novita'" della delibera legislativa regionale riapprovata, sotto un profilo privo di precedenti: anziche' verificare il contenuto della legge e le implicazioni delle modifiche sostanziali o formali apportate in sede di seconda deliberazione, essa ha dovuto chiarire se la riapprovazione della legge nell' identico testo e a maggioranza assoluta, espressa da un Consiglio regionale rinnovato in seguito ad elezioni, dia luogo oppure no a legge nuova e, quindi, se tale riapprovazione consenta al Governo che si oppone la reiterazione del rinvio o la proposizione della questione di legittimita' di fronte alla Corte Costituzionale. Stabilito il principio secondo cui lo spirare del termine della legislatura produce l' effetto della decadenza dei provvedimenti legislativi "in itinere", la legge riapprovata dal nuovo Consiglio e' da considerare "nuova" e il Governo, nel caso di specie, ha legittimamente usato il suo potere costituzionale di rinvio. L' A. propone considerazioni di carattere generale ed esamina alcuni aspetti problematici del procedimento di controllo sulle leggi regionali.
art. 127 Cost.



Ritorna al menu della banca dati