| 198644 | |
| IDG921504700 | |
| 92.15.04700 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Zanon Nicolo'
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| Consiglio "nuova" fa "nuova" la legge? Intorno alla discontinuita'
dei Consigli regionali ed al principio costituzionale di
rappresentativita'
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| Nota a C. Cost. 19 dicembre 1991, n. 468
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| Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 4, pt. 1A, pag. 617-626
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D0116; D03120
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| La sentenza risolve un caso nuovo riguardante il tema dei controlli
statali sulle leggi regionali. La questione da risolvere riguardava
il problema della "novita'" della delibera legislativa regionale
riapprovata, sotto un profilo privo di precedenti: anziche'
verificare il contenuto della legge e le implicazioni delle modifiche
sostanziali o formali apportate in sede di seconda deliberazione,
essa ha dovuto chiarire se la riapprovazione della legge nell'
identico testo e a maggioranza assoluta, espressa da un Consiglio
regionale rinnovato in seguito ad elezioni, dia luogo oppure no a
legge nuova e, quindi, se tale riapprovazione consenta al Governo che
si oppone la reiterazione del rinvio o la proposizione della
questione di legittimita' di fronte alla Corte Costituzionale.
Stabilito il principio secondo cui lo spirare del termine della
legislatura produce l' effetto della decadenza dei provvedimenti
legislativi "in itinere", la legge riapprovata dal nuovo Consiglio e'
da considerare "nuova" e il Governo, nel caso di specie, ha
legittimamente usato il suo potere costituzionale di rinvio. L' A.
propone considerazioni di carattere generale ed esamina alcuni
aspetti problematici del procedimento di controllo sulle leggi
regionali.
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| art. 127 Cost.
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