| 198655 | |
| IDG921504711 | |
| 92.15.04711 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Zilio Grando Gaetano
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| Osservazioni in tema di licenziamento e periodo di comporto
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| Nota a Cass. sez. lav. 12 gennaio 1991, n. 267
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| Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 4, pt. 1A, pag. 759-766
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7470
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| La Suprema Corte si e' pronunciata sul problema della determinazione
equitativa del c.d. comporto per sommatoria. Il ricorso del
lavoratore si articola in due punti: da un lato si riteneva che la
sentenza oggetto del ricorso avesse omesso di determinare in via
equitativa un periodo di comporto relativo a plurimi episodi morbosi
(comporto per sommatoria) piu' lungo di quello previsto dal contratto
collettivo per i lavoratori dell' industria chimica per il comporto
secco (nella specie 12 mesi); dall' altro canto si richiamava l'
attenzione del giudice di legittimita' sul fatto che il lavoratore
era stato licenziato dopo aver ripreso regolarmente il proprio lavoro
alla cessazione dello stato di malattia. In tale mancanza di
tempestivita' il ricorrente ravvisava pertanto un motivo censurabile
in sede di legittimita' per difetto e contraddittorieta' di
motivazione. Esame delle questioni affrontate e della sentenza che,
accogliendo il ricorso, annulla la sentenza impugnata e rinvia la
causa ad altro giudice.
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| art. 2110 c.c.
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