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Documento


198655
IDG921504711
92.15.04711 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zilio Grando Gaetano
Osservazioni in tema di licenziamento e periodo di comporto
Nota a Cass. sez. lav. 12 gennaio 1991, n. 267
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 4, pt. 1A, pag. 759-766
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7470
La Suprema Corte si e' pronunciata sul problema della determinazione equitativa del c.d. comporto per sommatoria. Il ricorso del lavoratore si articola in due punti: da un lato si riteneva che la sentenza oggetto del ricorso avesse omesso di determinare in via equitativa un periodo di comporto relativo a plurimi episodi morbosi (comporto per sommatoria) piu' lungo di quello previsto dal contratto collettivo per i lavoratori dell' industria chimica per il comporto secco (nella specie 12 mesi); dall' altro canto si richiamava l' attenzione del giudice di legittimita' sul fatto che il lavoratore era stato licenziato dopo aver ripreso regolarmente il proprio lavoro alla cessazione dello stato di malattia. In tale mancanza di tempestivita' il ricorrente ravvisava pertanto un motivo censurabile in sede di legittimita' per difetto e contraddittorieta' di motivazione. Esame delle questioni affrontate e della sentenza che, accogliendo il ricorso, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro giudice.
art. 2110 c.c.



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