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198661
IDG921504717
92.15.04717 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dalmotto Eugenio
Cenni su conversione del sequestro in pignoramento e provvisionale assegnata in sede penale
Nota a App. Milano sez. VI 5 dicembre 1989
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 4, pt. 1B, pag. 295-300
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44020; D4315; D641
La Corte ha respinto con doppia argomentazione, sviluppata sulla base di due consolidati orientamenti giurisprudenziali, afferma l' A., la tesi che il sequestro conservativo diventa inefficace quando il creditore sequestrante, dopo aver ottenuto in sede penale una provvisionale esecutiva ai sensi degli artt. 489 e 489 bis (quest' ultimo interpolato dall' art. 9 l. 773/1972) del previgente codice di procedura penale, abbia omesso di ottemperare agli adempimenti prescritti dall' art. 156 disp. att. c.p.c. UN argomento fa perno sulla collocazione entro il processo esecutivo degli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., talche' la loro omissione puo' ripercuotersi contro l' efficacia del pignoramento, ma non contro l' efficacia del precedente sequestro. Mentre per l' altro argomento, gli adempimenti in questione non debbono essere nemmeno compiuti, nel caso di specie; e quindi l' omissione delle attivita' prescritte dall' art. 156 cit. non ha nessun effetto, tanto meno quello di rendere inefficace il sequestro compiuto. Nella sentenza annotata si rinvengono, continua l' A., due "rationes decidendi" alternative, in quanto accogliere l' una elide la necessita' di esternare l' altra. Esame di entrambe.
art. 9 l. 15 dicembre 1972, n. 773 art. 489 c.p.p. 1930 art. 489 bis c.p.p. 1930 art. 278 c.p.c. art. 686 c.p.c. art. 156 disp. att. c.p.c.



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