| 198661 | |
| IDG921504717 | |
| 92.15.04717 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dalmotto Eugenio
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| Cenni su conversione del sequestro in pignoramento e provvisionale
assegnata in sede penale
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| Nota a App. Milano sez. VI 5 dicembre 1989
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| Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 4, pt. 1B, pag. 295-300
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D44020; D4315; D641
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| La Corte ha respinto con doppia argomentazione, sviluppata sulla base
di due consolidati orientamenti giurisprudenziali, afferma l' A., la
tesi che il sequestro conservativo diventa inefficace quando il
creditore sequestrante, dopo aver ottenuto in sede penale una
provvisionale esecutiva ai sensi degli artt. 489 e 489 bis (quest'
ultimo interpolato dall' art. 9 l. 773/1972) del previgente codice di
procedura penale, abbia omesso di ottemperare agli adempimenti
prescritti dall' art. 156 disp. att. c.p.c. UN argomento fa perno
sulla collocazione entro il processo esecutivo degli adempimenti ex
art. 156 disp. att. c.p.c., talche' la loro omissione puo'
ripercuotersi contro l' efficacia del pignoramento, ma non contro l'
efficacia del precedente sequestro. Mentre per l' altro argomento,
gli adempimenti in questione non debbono essere nemmeno compiuti, nel
caso di specie; e quindi l' omissione delle attivita' prescritte
dall' art. 156 cit. non ha nessun effetto, tanto meno quello di
rendere inefficace il sequestro compiuto. Nella sentenza annotata si
rinvengono, continua l' A., due "rationes decidendi" alternative, in
quanto accogliere l' una elide la necessita' di esternare l' altra.
Esame di entrambe.
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| art. 9 l. 15 dicembre 1972, n. 773
art. 489 c.p.p. 1930
art. 489 bis c.p.p. 1930
art. 278 c.p.c.
art. 686 c.p.c.
art. 156 disp. att. c.p.c.
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