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198664
IDG921504720
92.15.04720 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cenci Daniele
Confisca di cose pertinenti al reato e tutela del terzo proprietario estraneo ad esso
Nota a Cass. sez. I pen. 12 giugno 1991
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 215-218
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5051; D6402; D6302
La Corte di Cassazione era chiamata a decidere se il Tribunale che, nella sentenza di condanna per dentenzione e porto abusivo di arma, aveva ordinato la confisca della stessa, fosse competente o meno a decidere sull' istanza di restituzione presentata dal proprietario cui era stata sottratta. Mentre il Tribunale aveva rigettato tale istanza, affermando che il rimedio previsto consisterebbe nel proporre appello contro il capo della sentenza relativo alla confisca ex art. 579 c.p.p., la Corte ha accolto il ricorso del denunciante per erronea applicazione di legge da parte del Tribunale. In particolare la Corte ha riconosciuto come colui che sia interessato ad una delle statuizioni accessorie della sentenza (nel caso di specie, all' ordine di confisca), in quanto terzo estraneo al reato ex art. 240 c.p., abbia il diritto di rivolgersi al giudice dell' esecuzione, secondo la disciplina dettata dal capo I del titolo III del X libro del codice di procedura penale. Richiamato cosi' il contenuto della sentenza, l' A. approfondisce i termini della questione alla luce del codice abrogato e del nuovo.
art. 240 c.p. art. 579 c.p.p. art. 665 c.p.p. art. 676 c.p.p.



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