| 198664 | |
| IDG921504720 | |
| 92.15.04720 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cenci Daniele
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| Confisca di cose pertinenti al reato e tutela del terzo proprietario
estraneo ad esso
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| Nota a Cass. sez. I pen. 12 giugno 1991
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| Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 215-218
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5051; D6402; D6302
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| La Corte di Cassazione era chiamata a decidere se il Tribunale che,
nella sentenza di condanna per dentenzione e porto abusivo di arma,
aveva ordinato la confisca della stessa, fosse competente o meno a
decidere sull' istanza di restituzione presentata dal proprietario
cui era stata sottratta. Mentre il Tribunale aveva rigettato tale
istanza, affermando che il rimedio previsto consisterebbe nel
proporre appello contro il capo della sentenza relativo alla confisca
ex art. 579 c.p.p., la Corte ha accolto il ricorso del denunciante
per erronea applicazione di legge da parte del Tribunale. In
particolare la Corte ha riconosciuto come colui che sia interessato
ad una delle statuizioni accessorie della sentenza (nel caso di
specie, all' ordine di confisca), in quanto terzo estraneo al reato
ex art. 240 c.p., abbia il diritto di rivolgersi al giudice dell'
esecuzione, secondo la disciplina dettata dal capo I del titolo III
del X libro del codice di procedura penale. Richiamato cosi' il
contenuto della sentenza, l' A. approfondisce i termini della
questione alla luce del codice abrogato e del nuovo.
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| art. 240 c.p.
art. 579 c.p.p.
art. 665 c.p.p.
art. 676 c.p.p.
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