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198674
IDG921504730
92.15.04730 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Norelli Emilio
In tema di debiti di massa nelle procedure concorsuali minori
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 4, pt. 4, pag. 174-184
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300
L' A. richiama la sentenza del Tribunale di Verona 30 dicembre 1989 relativa al caso seguente, che cosi' si riassume: il proprietario-locatore di un immobile chiede ed ottiene decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, per il pagamento dei canoni maturati in epoca successiva all' ammissione del conduttore al concordato preventivo con cessione dei beni; intimato invano il precetto, il creditore sottopone a pignoramento una somma di danaro a disposizione (presumibilmente presso una banca) del liquidatore dei beni ceduti; il debitore insorge e propone opposizione ex art. 615 c.p.c., contestando la prededucibilita' del credito azionato ed il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata su beni facenti parte della massa ceduta ai creditori concorsuali. I giudici, chiamati a decidere sull' opposizione, hanno individuato nella fattispecie due questioni di diritto, cosi' formulate dall' A.: a) se il locatore, in caso di ammissione del conduttore alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, possa pretendere, in pendenza dell' esecuzione del concordato, il pagamento integrale dei canoni maturati dopo l' apertura della procedura concorsuale; b) nell' affermativa, se lo stesso locatore possa, sempre durante l' esecuzione del concordato, agire esecutivamente su beni oggetto della cessione concordataria, onde soddisfarsi del suo credito. L' adito Tribunale ha dato risposta positiva al primo quesito e negativa al secondo, ritenendo che il credito del locatore per i canoni de quibus sia da qualificare "credito di massa", come tale prededucibile nell' ambito della procedura di concordato preventivo, ma che la riconosciuta prededucibilita' del credito non importi (anche) l' azionabilita' dello stesso in via esecutiva. Secondo l' A., l' orientamento manifestato nella sentenza sembra pienamente condivisibile quanto alla prima questione, non quanto alla seconda.
art. 111 l. fall. art. 160 l. fall. art. 161 l. fall. art. 167 l. fall. art. 168 l. fall. art. 173 comma 2 l. fall. art. 184 l. fall. Trib. Verona 30 dicembre 1989



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