| L' A. richiama la sentenza del Tribunale di Verona 30 dicembre 1989
relativa al caso seguente, che cosi' si riassume: il
proprietario-locatore di un immobile chiede ed ottiene decreto
ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, per il pagamento dei canoni
maturati in epoca successiva all' ammissione del conduttore al
concordato preventivo con cessione dei beni; intimato invano il
precetto, il creditore sottopone a pignoramento una somma di danaro a
disposizione (presumibilmente presso una banca) del liquidatore dei
beni ceduti; il debitore insorge e propone opposizione ex art. 615
c.p.c., contestando la prededucibilita' del credito azionato ed il
diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata su beni
facenti parte della massa ceduta ai creditori concorsuali. I giudici,
chiamati a decidere sull' opposizione, hanno individuato nella
fattispecie due questioni di diritto, cosi' formulate dall' A.: a) se
il locatore, in caso di ammissione del conduttore alla procedura di
concordato preventivo con cessione dei beni, possa pretendere, in
pendenza dell' esecuzione del concordato, il pagamento integrale dei
canoni maturati dopo l' apertura della procedura concorsuale; b)
nell' affermativa, se lo stesso locatore possa, sempre durante l'
esecuzione del concordato, agire esecutivamente su beni oggetto della
cessione concordataria, onde soddisfarsi del suo credito. L' adito
Tribunale ha dato risposta positiva al primo quesito e negativa al
secondo, ritenendo che il credito del locatore per i canoni de quibus
sia da qualificare "credito di massa", come tale prededucibile nell'
ambito della procedura di concordato preventivo, ma che la
riconosciuta prededucibilita' del credito non importi (anche) l'
azionabilita' dello stesso in via esecutiva. Secondo l' A., l'
orientamento manifestato nella sentenza sembra pienamente
condivisibile quanto alla prima questione, non quanto alla seconda.
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