Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


198676
IDG921504732
92.15.04732 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Palici Di Suni Elisabetta
La Corte salva ancora la legislazione di assistenza sociale
Nota a C. Cost. 22 gennaio 1992, n. 3
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 5, pt. 1A, pag. 789-790
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D185; D18502
La Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 5 l. 508/1988, contenente norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti. Secondo l' ordinanza di rimessione, la disposizione violerebbe gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto prevede in favore dei minori ciechi assoluti la sola indennita' di accompagnamento. Cio' provocherebbe un' ingiustificata disparita' di trattamento tra i minori ciechi assoluti che siano anche invalidi ed i minori ciechi parziali invalidi, dal momento che solo questi ultimi possono cumulare indennita' e pensione. La Corte ha respinto la questione, osservando che la somma dei due trattamenti previsti per i minori ciechi parziali risulta di gran lunga inferiore all' ammontare dell' indennita' di accompagnamento corrisposta ai ciechi assoluti. L' A. evidenzia come la legislazione in esame non sia conforme alla Costituzione. Bene opererebbe la Corte se annullasse le leggi irrazionali in materia di assistenza sociale per costringere il legislatore ad una riforma organica.
art. 3 Cost. art. 38 Cost. art. 5 l. 21 novembre 1988, n. 508



Ritorna al menu della banca dati