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198678
IDG921504734
92.15.04734 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Abriani Nicolo'
Cessione di credito ammesso al passivo fallimentare ed obbligo di insinuazione tardiva
Nota a Cass. sez. I civ. 9 dicembre 1991, n. 13221
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 5, pt. 1A, pag. 821-825
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30540; D31331; D31362
Cosi' l' A. ricostruisce la vicenda processuale oggetto della pronuncia in esame: una societa', cessionaria di un credito gia' ammesso al passivo del fallimento di altra societa', provvedeva a notificare alla curatela l' avvenuta cessione ex art. 1264 c.c. La notificazione non era pero' ritenuta dal curatore titolo sufficiente per concorrere al riparto dell' attivo, dovendosi a tal fine procedersi ad insinuazione tardiva. In seguito a reclamo da parte della societa' cessionaria, la tesi della curatela trovava conferma nei provvedimenti emessi, rispettivamente, ex artt. 36 e 26 l. fall. dal giudice delegato e dal Tribunale, di cui l' A. riporta i passaggi piu' importanti. La societa' cessionaria proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 111 Cost. Il principio interpretativo delineato dai giudici di merito viene avallato dalla decisione in epigrafe. Questa soluzione, sostiene l' A., solleva non lievi perplessita'.
art. 52 comma 2 l. fall. art. 95 l. fall. art. 101 l. fall. art. 1264 c.c.



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