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198684
IDG921504740
92.15.04740 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Recchioni Stefano
Sulla rilevanza della riserva di gravame per l' impugnazione incidentale tardiva di sentenza non definitiva
Nota a Cass. sez. III civ. 12 febbraio 1991, n. 1452
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 5, pt. 1A, pag. 929-948
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4204; D421
La Cassazione, con la pronuncia in commento, prosegue la sua opera di disfacimento, come afferma l' A., del costrutto dei limiti oggettivi del gravame incidentale tardivo. Il problema affrontato e risolto, come risulta dalla massima, concerne la possibilita' per la parte soccombente nella sentenza non definitiva, nei cui confronti e' stata proposta riserva di appello ex art. 340 c.p.c., di proporre impugnazione in via incidentale tardiva avverso tale sentenza, nonostante l' impugnazione principale sia stata proposta da altra parte avverso la sola sentenza definitiva. La positiva risposta a tale quesito fornisce all' A. lo stimolo per svolgere alcune osservazioni riguardo alla problematica delle impugnazioni incidentali tardive, con specifico riferimento al tema delle sentenze non definitive. Oltre alla valutazione della decisione in epigrafe, l' A. si prefigge lo scopo di dimostrare l' operativita' del principio enunciato dalla Suprema Corte anche per l' ipotesi di difetto di riserva di gravame nei confronti della sentenza non definitiva.
art. 333 c.p.c. art. 334 c.p.c. art. 335 c.p.c. art. 340 c.p.c.



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