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198689
IDG921504745
92.15.04745 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gasbarrini Elisabetta
Diritto alla scelta del difensore o doloso approntamento di motivo di ricusazione: un caso emblematico
Nota a ord. Pret. Livorno 3 agosto 1991
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 5, pt. 1B, pag. 331-336
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4025; D40411; D30601
Davanti al Pretore di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, una societa' propone opposizione a decreto ingiuntivo. Successivamente la societa' stessa proponeva istanza di ricusazione ex art. 51 n. 3 c.p.c. nei confronti del Pretore, a motivo dell 'esistenza di una causa pendente tra il giudice e uno dei componenti del collegio di difesa. Con l' ordinanza annotata il Pretore ha dichiarato la non sussistenza dell' ipotesi di ricusazione e, quindi, l' infondatezza dell' istanza. In particolare il Pretore ha rilevato che la causa pendente tra lui e l' avvocato componente del collegio di difesa e' precedente alla notificazione del decreto ingiuntivo e relativo ricorso in opposizione del procedimento in corso, e che il mandato alle liti all' avvocato in questione risulta conferito nella perfetta conoscenza (almeno da parte dell' avvocato) dell' esistenza di un' astratta causa di ricusazione, nella certezza dell' identita' del giudice persona fisica competente a decidere della causa, in quanto il Pretore di Livorno in funzione di giudice del lavoro e' l' unico per l' intera Pretura circondariale di Livorno funzionalmente delegato anche per le sezioni distaccate di Cecina e Portoferraio. Tale mandato e', quindi, nullo in quanto conferito allo scopo di precostituire una causa di ricusazione: nullo ex artt. 1343, 1344, 1345 c.c. L' A. procede all' esame di una serie di problemi che l' ordinanza suscita.
art. 53 n. 3 c.p.c. art. 1343 c.c. art. 1344 c.c. art. 1345 c.c.



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