| 198689 | |
| IDG921504745 | |
| 92.15.04745 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gasbarrini Elisabetta
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| Diritto alla scelta del difensore o doloso approntamento di motivo di
ricusazione: un caso emblematico
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| Nota a ord. Pret. Livorno 3 agosto 1991
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| Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 5, pt. 1B, pag. 331-336
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4025; D40411; D30601
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| Davanti al Pretore di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, una
societa' propone opposizione a decreto ingiuntivo. Successivamente la
societa' stessa proponeva istanza di ricusazione ex art. 51 n. 3
c.p.c. nei confronti del Pretore, a motivo dell 'esistenza di una
causa pendente tra il giudice e uno dei componenti del collegio di
difesa. Con l' ordinanza annotata il Pretore ha dichiarato la non
sussistenza dell' ipotesi di ricusazione e, quindi, l' infondatezza
dell' istanza. In particolare il Pretore ha rilevato che la causa
pendente tra lui e l' avvocato componente del collegio di difesa e'
precedente alla notificazione del decreto ingiuntivo e relativo
ricorso in opposizione del procedimento in corso, e che il mandato
alle liti all' avvocato in questione risulta conferito nella perfetta
conoscenza (almeno da parte dell' avvocato) dell' esistenza di un'
astratta causa di ricusazione, nella certezza dell' identita' del
giudice persona fisica competente a decidere della causa, in quanto
il Pretore di Livorno in funzione di giudice del lavoro e' l' unico
per l' intera Pretura circondariale di Livorno funzionalmente
delegato anche per le sezioni distaccate di Cecina e Portoferraio.
Tale mandato e', quindi, nullo in quanto conferito allo scopo di
precostituire una causa di ricusazione: nullo ex artt. 1343, 1344,
1345 c.c. L' A. procede all' esame di una serie di problemi che l'
ordinanza suscita.
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| art. 53 n. 3 c.p.c.
art. 1343 c.c.
art. 1344 c.c.
art. 1345 c.c.
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