| La pronuncia in esame si riferisce ad episodi accaduti nel corso di
una trasmissione televisiva che la querelante riteneva
pregiudizievoli per il proprio onore. La querelante, in qualita' di
concorrente ad un noto gioco a quiz, fu scoperta e rimproverata di
servirsi di appunti, indebitamente portati con se', per rispondere
alle domande. Per questo episodio, il presentatore era indagato per
il delitto di ingiuria di cui all' art. 594 c.p., ma il procedimento
veniva archiviato dal GIP, in conformita' alla richiesta del P.M.,
dovendosi riconoscere la scriminante della provocazione dei cui all'
art. 599 comma 2 c.p.p. Poiche' si trattava di una trasmissione
registrata, la concorrente aveva diffidato il direttore della rete
televisiva di mandarla in onda, senza raggiungere lo scopo. Per
questo episodio il direttore era indagato per il delitto di
diffamazione aggravata ai sensi dell' art. 595 comma 3 c.p. Per
questo episodio, il P.M. chiedeva l' archiviazione, richiamandosi
alla scriminante di cui all' art. 51 c.p., per essere stato
legittimamente esercitato il diritto di cronaca; il GIP, pero', non
accoglieva la richiesta, fissando l' udienza prevista dall' art. 409
comma 2 c.p.p. Un terzo episodio riguardava una successiva
trasmissione in cui un comico aveva ricordato con evidente intento
satirico l' avvenimento. In questo caso il GIP ha concordato con il
P.M., archiviando il caso per legittimo esercizio del diritto di
critica in forma satirica. L' A. incentra la nota sul secondo
episodio, nell' ottica della liberta' d' impresa nel settore
televisivo, piu' che della liberta' d' espressione, illustrando i
motivi di dissenso con la decisione.
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