| 198700 | |
| IDG921504756 | |
| 92.15.04756 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Verrando Antonio
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| Note in tema di poteri del giudice dell' ottemperanza ed effettivita'
della tutela
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| Nota a Cons. Stato sez. IV 20 agosto 1991, n. 660
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| Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 5, pt. 3A, pag. 381-390
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1531; D15313; D02320
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| La sentenza in epigrafe rappresenta, sostiene l' A., l' esito di un
processo evolutivo tutt' ora in corso, segnato dal determinato
intento della giurisprudenza di pervenire, mediante lo strumento del
giudizio di ottemperanza, ad una forma di tutela giurisdizionale la
quale sia in grado, anche nel delicatissimo settore del diritto
processuale amministrativo, di procurare l' obiettivo soddisfacimento
della posizione giuridica soggettiva di chi sia titolare di una
relazione qualificata con un bene della vita e, allo stesso tempo,
soggetto, come consociato, all' esercizio del pubblico potere. In
nome di una "tutela reale sollecita ed efficace delle posizioni
soggettive lese dall' atto o dal comportamento illegittimo della
p.a." si indirizza l' orientamento innovativo volto a liberare la
pronuncia del giudice amministrativo da ogni inutile formalismo, allo
scopo, come ribadisce testualmente la decisione "de qua" di "far
conseguire al vincitore della lite non solo una giustizia formale e
cioe' una pronuncia che riconosca le sue ragioni, ma anche -e
soprattutto- una giustizia effettiva, e cioe' il conseguimento reale
del bene o dell' utilita' riconosciuti dal giudicato".
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| art. 24 Cost.
art. 24 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
art. 27 n. 4 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
art. 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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