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198710
IDG921504766
92.15.04766 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Ancora sul c.d. "diritto di visita" dei nonni
Nota a Trib. Min. Bari 10 gennaio 1991
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 3, pt. 1, pag. 572-575
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3013
Nota parzialmente adesiva alla sentenza in epigrafe che, dopo aver rilevato, sul controverso tema dell' esistenza o meno di un diritto di visita ai minori da parte dei nonni, che l' ordinamento giuridico tutela l' aspettativa dei nonni non come un loro diritto soggettivo perfetto, bensi' come interesse legittimo, ha autorizzato le visite ai minori da parte dei nonni, prescrivendo pero' a questi ultimi di non "perseverare nel loro comportamento astioso" verso il padre (dei minori e la sua convivente), con l' avvertenza che l' inosservanza della prescrizione avrebbe potuto comportare la revoca della concessa autorizzazione. L' A., dopo aver riassunto la posizione dei due opposti orientamenti (dottrinari e giurisprudenziali), che configurano l' uno la pretesa dei nonni come mero interesse legittimo e l' altro quale vero diritto soggettivo dei nonni di visitare i nipoti, rileva che i due opposti indirizzi, molto distanti fra loro sotto l' aspetto teorico, non lo sono altrettanto dal punto di vista pratico, perche' entrambi concordano nel ritenere, sia pure con alcune sfumature, che le visite dei nonni ai minori devono favorire il processo di pieno sviluppo della personalita' dei minori e che percio' le visite stesse devono essere vietate qualora arrechino danni ai minori. Tanto premesso in generale, l' A. nutre delle perplessita' sulla ritenuta vantaggiosita' in concreto delle visite dei nonni ai minori per i rilevati gravi contrasti esistenti tra il padre ed i nonni, i quali screditavano l' immagine paterna e mantenevano un comportamento costantemente astioso verso il padre dei minori. Data tale situazione di fatto, sarebbe stato, forse, piu' prudente e piu' giovevole ai minori autorizzare le visite da parte dei nonni solo dopo che questi avessero concretamente dato prova di cessazione del loro comportamento indubbiamente pregiudizievole per i nipoti.
art. 74 c.c. art. 333 c.c.



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