| Nota parzialmente adesiva alla sentenza in epigrafe che, dopo aver
rilevato, sul controverso tema dell' esistenza o meno di un diritto
di visita ai minori da parte dei nonni, che l' ordinamento giuridico
tutela l' aspettativa dei nonni non come un loro diritto soggettivo
perfetto, bensi' come interesse legittimo, ha autorizzato le visite
ai minori da parte dei nonni, prescrivendo pero' a questi ultimi di
non "perseverare nel loro comportamento astioso" verso il padre (dei
minori e la sua convivente), con l' avvertenza che l' inosservanza
della prescrizione avrebbe potuto comportare la revoca della concessa
autorizzazione. L' A., dopo aver riassunto la posizione dei due
opposti orientamenti (dottrinari e giurisprudenziali), che
configurano l' uno la pretesa dei nonni come mero interesse legittimo
e l' altro quale vero diritto soggettivo dei nonni di visitare i
nipoti, rileva che i due opposti indirizzi, molto distanti fra loro
sotto l' aspetto teorico, non lo sono altrettanto dal punto di vista
pratico, perche' entrambi concordano nel ritenere, sia pure con
alcune sfumature, che le visite dei nonni ai minori devono favorire
il processo di pieno sviluppo della personalita' dei minori e che
percio' le visite stesse devono essere vietate qualora arrechino
danni ai minori. Tanto premesso in generale, l' A. nutre delle
perplessita' sulla ritenuta vantaggiosita' in concreto delle visite
dei nonni ai minori per i rilevati gravi contrasti esistenti tra il
padre ed i nonni, i quali screditavano l' immagine paterna e
mantenevano un comportamento costantemente astioso verso il padre dei
minori. Data tale situazione di fatto, sarebbe stato, forse, piu'
prudente e piu' giovevole ai minori autorizzare le visite da parte
dei nonni solo dopo che questi avessero concretamente dato prova di
cessazione del loro comportamento indubbiamente pregiudizievole per i
nipoti.
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