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198711
IDG921504767
92.15.04767 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonamore Daniele
Illegittimita' della sentenza non definitiva di divorzio in difetto dei provvedimenti urgenti a beneficio della parte in stato di bisogno
Nota a Trib. Trieste 20 dicembre 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 3, pt. 1, pag. 576-580
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30126; D450
A causa della sua affrettata elaborazione e approvazione, la nuova regolamentazione del divorzio (l. 74/1987) non ha purtroppo risolto il caso dell' ammissibilita' di una sentenza di scioglimento non definitiva, che rinvii al prosieguo la pronuncia definitiva sulle questioni accessorie. L' A. sostiene, con dovizia di argomenti, che qualora non siano adottati i provvedimenti urgenti (abitazione, assegno, ecc.) a beneficio della parte in istato di bisogno, la sentenza che pronuncia lo scioglimento si appalesa illegittima. Essendo infatti sciolto il vincolo matrimoniale, la parte bisognosa non puo' piu' proporre le azioni (artt. 710 c.p.c. e 433 c.c.) che solo da quel vincolo traggono fondamento.
l. 6 marzo 1987, n. 74 art. 433 c.c. art. 710 c.p.c.



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