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198716
IDG921504772
92.15.04772 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scalettaris Paolo
Rilascio dell' immobile a seguito di disdetta nulla e diritto del conduttore all' indennita' per la perdita dell' avviamento commercial
Nota a Pret. Udine 2 luglio 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 3, pt. 1, pag. 628-630
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
Annotando la sentenza in epigrafe l' A. approfondisce l' esame delle due questioni affrontate dal Pretore: la questione relativa al rapporto tra il diritto del conduttore a percepire l' indennita' di avviamento e l' eventuale invalidita' della disdetta e la questione relativa alla spettanza del diritto del conduttore a percepire l' indennita' di avviamento anche nel caso in cui egli non abbia in concreto subito alcun danno per il rilascio dell' immobile locato. Ricordato il quadro complessivo degli orientamenti giurisprudenziali in argomento, l' A. esprime adesione alla decisione del Pretore sottolineando che in ogni caso in cui il locatore abbia manifestato in modo preciso ed inequivoco la propria volonta' di porre termine al rapporto locatizio deve ritenersi che il successivo rilascio dell' immobile da parte del conduttore dia luogo al diritto, in capo allo stesso conduttore, a percepire l' indennita' per la perdita dell' avviamento commerciale.
art. 29 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 34 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 1421 c.c.



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