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198718
IDG921504774
92.15.04774 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Agnoli Francesco Mario
Considerazioni sull' "affitto coattivo" agrario
Nota a Pret. Napoli 23 maggio 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 3, pt. 1, pag. 636-639
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142; D302
Il Pretore di Napoli con la sentenza in rassegna ha escluso la costituzione del c.d. affitto coattivo ex art. 49 l. 203/1982 a favore dell' erede coltivatore quando il fondo sia stato lasciato ad altro coerede con istituzione "ex re certa" ed altresi' mancando uno dei seguenti requisiti: partecipazione del coerede coltivatore alla gestione imprenditoriale del fondo prima della morte del "de cuius" in qualita' di imprenditore principale o coltivatore diretto; continuita' dei modi di godimento del fondo, intesa come non modificazione dell' ordinamento culturale. Nell' annotare tale decisione si rileva che, trattandosi di eredita' e non di legato, l' istituzione "ex re certa" non esclude necessariamente l' applicabilita' dell' art. 49 cit., certamente applicabile quanto meno nell' caso che l' istituzione sullo stesso fondo sia a favore di due o piu' coeredi. Nemmeno si condivide l' affermazione che non abbia diritto a continuare nella coltivazione il familiare che non sia stato imprenditore, ma abbia coltivato il fondo come semplice lavoratore. Se, difatti, la disposizione dell' art. 49 non e' applicabile al salariato, ne sono essenziali destinatari i componenti della famiglia coltivatrice e, quindi, i "coadiuvanti familiari" invece esclusi dal Pretore. Priva infine di fondamento l' esigenza che l' erede non abbia apportato variazioni all' ordinamento culturale del fondo, condizione della quale non e' traccia nella legge.
art. 49 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 230 bis c.c.



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