| 198718 | |
| IDG921504774 | |
| 92.15.04774 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Agnoli Francesco Mario
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| Considerazioni sull' "affitto coattivo" agrario
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| Nota a Pret. Napoli 23 maggio 1990
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| Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 3, pt. 1, pag. 636-639
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9142; D302
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| Il Pretore di Napoli con la sentenza in rassegna ha escluso la
costituzione del c.d. affitto coattivo ex art. 49 l. 203/1982 a
favore dell' erede coltivatore quando il fondo sia stato lasciato ad
altro coerede con istituzione "ex re certa" ed altresi' mancando uno
dei seguenti requisiti: partecipazione del coerede coltivatore alla
gestione imprenditoriale del fondo prima della morte del "de cuius"
in qualita' di imprenditore principale o coltivatore diretto;
continuita' dei modi di godimento del fondo, intesa come non
modificazione dell' ordinamento culturale. Nell' annotare tale
decisione si rileva che, trattandosi di eredita' e non di legato, l'
istituzione "ex re certa" non esclude necessariamente l'
applicabilita' dell' art. 49 cit., certamente applicabile quanto meno
nell' caso che l' istituzione sullo stesso fondo sia a favore di due
o piu' coeredi. Nemmeno si condivide l' affermazione che non abbia
diritto a continuare nella coltivazione il familiare che non sia
stato imprenditore, ma abbia coltivato il fondo come semplice
lavoratore. Se, difatti, la disposizione dell' art. 49 non e'
applicabile al salariato, ne sono essenziali destinatari i componenti
della famiglia coltivatrice e, quindi, i "coadiuvanti familiari"
invece esclusi dal Pretore. Priva infine di fondamento l' esigenza
che l' erede non abbia apportato variazioni all' ordinamento
culturale del fondo, condizione della quale non e' traccia nella
legge.
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| art. 49 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 230 bis c.c.
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