| 198721 | |
| IDG921504777 | |
| 92.15.04777 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrante Umberto
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| Il d.l. 1 marzo 1991, n. 60, convertito nella l. 22 aprile 1991, n.
133, e dell' interpretazione autentica dell' art. 297 comma 4 e dell'
art. 304 comma 2 c.p.p.
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| Nota a Ass. App. Palermo 20 febbraio 1991
Ass. App. Palermo 8 febbraio 1991
Ass. App. Torino 30 luglio 1990
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| Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 3, pt. 2, pag. 692-696
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6113
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| L' A. pone il problema se il d.l. 60/1991, dettando l'
interpretazione degli artt. 297 comma 4 e 304 comma 2 c.p.p., da' una
corretta interpretazione delle suddette disposizioni o pone, invece,
una nuova normativa sostitutiva di quella effettivamente contenuta
nelle due disposizioni in questione. Premesso che l' interpretazione
imposta dal decreto-legge e' analoga a quella sostenuta dalla
maggioranza dei giudici di merito ed in contrasto con le affermazioni
della Cassazione, l' A. esamina gli artt. 297 e 304 c.p.p. tenendo
presenti i lavori preparatori della legge delega e le successive
stesure dei suddetti articoli. Conclude osservando che, sostenendosi,
con la Corte di Cassazione, che non puo' esservi prolungamento della
custodia cautelare senza l' intervento del giudice e che il comma 4
dell' art. 297 non prevede alcun congelamento automatico di termini,
si rispetta la legge delega ma non si rispetta il contenuto normativo
delle disposizioni in esame; affermandosi, con il decreto-legge, che
il comma 4 dell' art. 297 prevede il congelamento automatico dei
termini intermedi di custodia cautelare relativamente a tutti i
processi mentre il comma 2 dell' art. 304 regola particolari ipotesi
di sospensione "iussu iudicis", si rispetta il contenuto normativo
dei due articoli ma non la legge delega.
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| d.l. 1 marzo 1991, n. 60
l. 22 aprile 1991, n. 133
art. 297 comma 4 c.p.p.
art. 303 c.p.p.
art. 304 c.p.p.
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