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198721
IDG921504777
92.15.04777 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrante Umberto
Il d.l. 1 marzo 1991, n. 60, convertito nella l. 22 aprile 1991, n. 133, e dell' interpretazione autentica dell' art. 297 comma 4 e dell' art. 304 comma 2 c.p.p.
Nota a Ass. App. Palermo 20 febbraio 1991 Ass. App. Palermo 8 febbraio 1991 Ass. App. Torino 30 luglio 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 3, pt. 2, pag. 692-696
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113
L' A. pone il problema se il d.l. 60/1991, dettando l' interpretazione degli artt. 297 comma 4 e 304 comma 2 c.p.p., da' una corretta interpretazione delle suddette disposizioni o pone, invece, una nuova normativa sostitutiva di quella effettivamente contenuta nelle due disposizioni in questione. Premesso che l' interpretazione imposta dal decreto-legge e' analoga a quella sostenuta dalla maggioranza dei giudici di merito ed in contrasto con le affermazioni della Cassazione, l' A. esamina gli artt. 297 e 304 c.p.p. tenendo presenti i lavori preparatori della legge delega e le successive stesure dei suddetti articoli. Conclude osservando che, sostenendosi, con la Corte di Cassazione, che non puo' esservi prolungamento della custodia cautelare senza l' intervento del giudice e che il comma 4 dell' art. 297 non prevede alcun congelamento automatico di termini, si rispetta la legge delega ma non si rispetta il contenuto normativo delle disposizioni in esame; affermandosi, con il decreto-legge, che il comma 4 dell' art. 297 prevede il congelamento automatico dei termini intermedi di custodia cautelare relativamente a tutti i processi mentre il comma 2 dell' art. 304 regola particolari ipotesi di sospensione "iussu iudicis", si rispetta il contenuto normativo dei due articoli ma non la legge delega.
d.l. 1 marzo 1991, n. 60 l. 22 aprile 1991, n. 133 art. 297 comma 4 c.p.p. art. 303 c.p.p. art. 304 c.p.p.



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