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198722
IDG921504778
92.15.04778 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Minutoli Giuseppe
Spunti problematici in tema di punibilita' del corruttore in atti giudiziari
Nota a Trib. Messina 21 novembre 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 3, pt. 2, pag. 703-705
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51112
L' A., nel commentare la sentenza in rassegna, critica la soluzione data dai giudici siciliani all' inedito problema della punibilita' o meno del corruttore in atti giudiziari, con riferimento alla fattispecie delittuosa prevista dall' art. 319 ter c.p. (introdotto dalla l. 86/1990). Attraverso un' analisi logico-sistematica delle norme, egli ritiene, infatti, di poter affermare che la c.d. corruzione in atti giudiziari non e' mera circostanza aggravante delle fattispecie base di cui agli artt. 318 e 319, bensi' autonoma figura criminosa, che si caratterizza per la sua plurioffensivita', ledendo non solo l' interesse al buon andamento e all' imparzialita' della p.a., ma anche e soprattutto quello diverso dell' amministrazione della giustizia. Trattasi, evidentemente, di un "quid pluris" rispetto alle pretese ipotesi base che non sembra possa qualificarsi semplicemente come circostanziate, costituendo, invece, elemento costitutivo di una diversa fattispecie. Dalla diversa qualificazione discendono conseguenze diverse in merito alla punibilita' o meno del corruttore, non richiamando l' art. 321 c.p. la norma di cui all' art. 319 ter cit.: certamente appare strano, oltreche' inopportuno, che il corruttore in atti giudiziari vada esente da pena. La spiegazione potrebbe rinvenirsi, in base all' analisi dei lavori preparatori, in una "dimenticanza" o leggerezza del nostro legislatore, nonostante il problema si fosse posto in sede di discussione.
l. 26 aprile 1990, n. 86 art. 318 c.p. art. 319 c.p. art. 319 ter c.p. art. 321 c.p.



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