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198723
IDG921504779
92.15.04779 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Verzera Giuseppe
L' art. 319 ter c.p.: una nuova figura di illecito
Nota a Trib. Messina 21 novembre 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 3, pt. 2, pag. 705-707
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51112
L' A., nel commentare la sentenza in epigrafe, affronta la controversa problematica della natura giuridica della fattispecie criminosa introdotta dall' art. 319 ter c.p., concludendo a favore della tesi dell' autonomia strutturale del reato. A sostegno di questa impostazione vi e', in primo luogo, il rilievo che a detto articolo viene fornita una intitolazione, "corruzione in atti giudiziari", elemento, questo, che si appalesa decisivo ai fini della impostazione che si propone, considerato che il legislatore non fornisce mai in rubrica il titolo a una norma che prevede solo ipotesi circostanziate; in secondo luogo, l' impossibilita' di comprendere, a ragionare diversamente, perche' detta fattispecie -se circostanza aggravante- non ha trovato la logica e naturale collocazione nell' art. 319 bis c.p., appositamente creato per individuare le ipotesi gravi dei reati di corruzione. La anzidetta impostazione, poi, non e' di ostacolo alla punibilita' del corruttore in atti giudiziari, che ad una prima lettura dell' art. 321 c.p. sembrerebbe andare esente da pena. Il comportamento materiale in cui si sostanzia la corruzione in atti giudiziari, infatti, e' comunque inquadrabile nelle piu' generali ipotesi base di corruzione sopra richiamate che, pertanto, saranno sempre applicabili al soggetto attivo di tale condotta, in assenza di una norma speciale prevalente.
art. 9 l. 26 aprile 1990, n. 86 art. 319 bis c.p. art. 319 ter c.p. art. 321 c.p.



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