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Documento


198726
IDG921504782
92.15.04782 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Matteini Chiari Sergio
Stoccaggio provvisorio e accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi. Residui, rifiuti e materie prime secondarie. Momento dell' attribuzione della relativa qualita'
Nota a App. Trento 20 febbraio 1991
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 3, pt. 3, pag. 727-732
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D539; D871
Nella prima parte della nota, l' A., motivando ampiamente il suo avviso, afferma che le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti, quali elencate nell' art. 16 d.p.r. 915/1982 (attuativo delle Direttive CEE 75/442, 76/403, 78/319), debbono ritenersi esaustive dell' intera vicenda "smaltitoria", conseguendone l' inammissibilita' di ipotizzare fasi diverse, sottratte alla disciplina di tale fonte normativa. Ivi, in particolare, si afferma che il c.d. accumulo temporaneo realizza la fase smaltitoria denominata "stoccaggio provvisorio". Nella seconda parte della nota, l' A. si pone il quesito di stabilire quando un "residuo" sia qualificabile come "rifiuto" o come materia prima secondaria e se vi siano momenti transitori in cui ad esso non competa ne' un "nomen" ne' l' altro (con la conseguenza di restare al di fuori di ogni disciplina) e, ulteriormente, se, nell' ambito delle materie prime secondarie, si possa distinguere, per ritrarne effetti sul piano del diritto sostanziale, fra quelle riutilizzabili direttamente (e nell' immediatezza) dal produttore/detentore e le altre. Tutti tali quesiti vengono dall' A. risolti, in linea con la normativa comunitaria e con le interpretazioni ad essa date dalla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, con la motivata affermazione che ogni residuo dell' attivita' produttiva deve, sino al venire in essere di provvedimenti normativi disciplinanti la materia in modo diverso da quello attuale, ritenersi "rifiuto" sino al momento in cui gli venga impresso destino diverso dall' abbandono, eccezion fatta per i "residui" reimpiegati, senza condotte intermedie, nel ciclo di provenienza o in altri cicli ad essi collegati.
d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 Dir. CEE 75/442 Dir. CEE 76/403 Dir. CEE 78/319



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