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198735
IDG921504791
92.15.04791 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frangini Alfredo
Recesso, risoluzione del contratto e danni nella caparra confirmatori
Nota a App. Reggio Calabria 12 aprile 1991
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 816-820
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30612; D30613
L' A. procede alla disamina delle questioni piu' discusse in tema di caparra confirmatoria. La prima attiene alla interpretazione della clausola che attribuisce alla somma versata in sede di stipula, funzione di caparra e di anticipo di pagamento; dizione questa solo apparentemente contraddittoria ma che in realta' si richiama a quella progressione individuabile nella configurazione giuridica di cio' che una parte da' all' altra nella conclusione di un contratto: anticipo sul prezzo se il rapporto procede regolarmente; pena privata ed anticipata liquidazione del danno in caso di inadempimento, se si opti per l' esercizio del diritto di recesso di cui all' art. 1385 comma 2; funzione di garanzia in vista del pieno risarcimento dei danni se, sempre in ipotesi di inadempimento, si opti invece per la risoluzione o l' esecuzione del contratto. In adesione all' orientamento piu' recente, l' esercizio del recesso viene configurato come uno speciale strumento di risoluzione, esercitabile in alternativa col potere concesso dalla disposizione generale dell' art. 1453, primo comma c.c.: sicche' esso opera di diritto, ha efficacia retroattiva, richiede la gravita' dell' inadempimento, puo' essere esercitato anche in corso di causa, senza che cio' configuri "mutatio libelli"; unico limite al suo esercizio risulta quindi essere il verificarsi di altra causa di risoluzione di diritto del contratto che abbia precedentemente operato la risoluzione, anch' essa di diritto e "ex tunc", del medesimo contratto. L' A. conclude con una notazione critica relativa al principio secondo cui la pattuizione della caparra consentirebbe di richiedere anche il risarcimento del maggior danno, almeno quando sia consentito al giudice accertare che questo non era compreso nella previsione della clausola; tale principio, si osserva, tende a confondere penale e caparra, svuotando di significato la facolta' di scelta concessa dall' art. 1385 ed intorno alla quale ruota l' intero sistema voluto dal legislatore.
art. 1385 c.c. art. 1453 c.c.



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