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198736
IDG921504792
92.15.04792 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giambelli Gallotti Mario
Danno non patrimoniale e prossimi congiunti del soggetto leso
Nota a Trib. Verona 4 marzo 1991
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 828-836
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30706; D30711
commentando la sentenza in rassegna che accorda ai genitori di un soggetto leso la riparazione dei danni morali sofferti per le gravissime lesioni fisiche riportate dal figlio minore al momento della nascita, per colpa dei sanitari di un ente ospedaliero, l' A. esamina le motivazioni addotte della giurisprudenza e dalla dottrina a sostegno sia della tesi "tradizionale", che ancora esclude i prossimi congiunti della vittima sopravvissuta all' evento lesivo dal novero dei soggetti legittimati alla riparazione del danno non patrimoniale, sia della tesi giurisprudenziale "innovatrice", che, viceversa, riconosce a tali soggetti la pretesa in questione. L' eccezionale gravita' delle lesioni psicofisiche riportate dal soggetto passivo del reato, secondo la piu' recente impostazione giurisprudenziale, conferirebbe alle afflizioni dei congiunti della vittima quel carattere di immediatezza richiesto dall' art. 1223 c.c., giustificandone l' inclusione nell' ambito dei danni risarcibili. L' A., pur aderendo alla soluzione propugnata da tale indirizzo di pensiero, osserva tuttavia che il criterio della gravita' dell' evento rileva non tanto nel giudizio di "immediatezza", quanto nel differente giudizio di "effettivita'" del danno, consentendo all' interprete di enucleare categorie di eventi le cui caratteristiche oggettive siano tali da indurre, nei soggetti in discussione e con ragionevole certezza, sofferenza morali di apprezzabile intensita' e spiega come si possano agevolmente superare le obiezioni fondate sia sul carattere di immediatezza di cui all' art. 1223 c.c., sia sull' asserita natura di pena privata, che caratterizzerebbe l' istituto della riparazione del danno non patrimoniale. La nota si conclude con un favorevole accenno a quella peculiare figura di danno non patrimoniale, differente dal danno strettamente morale, che si estrinseca in ogni possibile aggravamento delle prestazioni di assistenza da parte dei famigliari della vittima sopravvissuta alla grave lesione personale. Si tratta di una figura di danno solo di recente emersa in giurisprudenza e sicuramente risarcibile alla stregua dei principi regolatori della materia, allorche' il fatto dannoso incida negativamente sui diritti-doveri dei coniugi (art. 143 c.c.) e sugli obblighi verso la prole (art. 147 c.c.), espressamente tutelati dagli artt. 29 e 30 Cost.
art. 143 c.c. art. 147 c.c. art. 1223 c.c.



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