| commentando la sentenza in rassegna che accorda ai genitori di un
soggetto leso la riparazione dei danni morali sofferti per le
gravissime lesioni fisiche riportate dal figlio minore al momento
della nascita, per colpa dei sanitari di un ente ospedaliero, l' A.
esamina le motivazioni addotte della giurisprudenza e dalla dottrina
a sostegno sia della tesi "tradizionale", che ancora esclude i
prossimi congiunti della vittima sopravvissuta all' evento lesivo dal
novero dei soggetti legittimati alla riparazione del danno non
patrimoniale, sia della tesi giurisprudenziale "innovatrice", che,
viceversa, riconosce a tali soggetti la pretesa in questione. L'
eccezionale gravita' delle lesioni psicofisiche riportate dal
soggetto passivo del reato, secondo la piu' recente impostazione
giurisprudenziale, conferirebbe alle afflizioni dei congiunti della
vittima quel carattere di immediatezza richiesto dall' art. 1223
c.c., giustificandone l' inclusione nell' ambito dei danni
risarcibili. L' A., pur aderendo alla soluzione propugnata da tale
indirizzo di pensiero, osserva tuttavia che il criterio della
gravita' dell' evento rileva non tanto nel giudizio di
"immediatezza", quanto nel differente giudizio di "effettivita'" del
danno, consentendo all' interprete di enucleare categorie di eventi
le cui caratteristiche oggettive siano tali da indurre, nei soggetti
in discussione e con ragionevole certezza, sofferenza morali di
apprezzabile intensita' e spiega come si possano agevolmente superare
le obiezioni fondate sia sul carattere di immediatezza di cui all'
art. 1223 c.c., sia sull' asserita natura di pena privata, che
caratterizzerebbe l' istituto della riparazione del danno non
patrimoniale. La nota si conclude con un favorevole accenno a quella
peculiare figura di danno non patrimoniale, differente dal danno
strettamente morale, che si estrinseca in ogni possibile aggravamento
delle prestazioni di assistenza da parte dei famigliari della vittima
sopravvissuta alla grave lesione personale. Si tratta di una figura
di danno solo di recente emersa in giurisprudenza e sicuramente
risarcibile alla stregua dei principi regolatori della materia,
allorche' il fatto dannoso incida negativamente sui diritti-doveri
dei coniugi (art. 143 c.c.) e sugli obblighi verso la prole (art. 147
c.c.), espressamente tutelati dagli artt. 29 e 30 Cost.
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