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198737
IDG921504793
92.15.04793 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cirulli Massimo
Arbitrato irrituale e provvedimenti d' urgenza
Nota a ord. Pret. Pescara 9 novembre 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 837-840
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44601; D44022
Premessa la distinzione tra arbitrato rituale -avente funzione sostitutiva della giurisdizione, ma nondimeno diretto alla pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia di sentenza ed autorita' di cosa giudicata- ed arbitrato irrituale -istituto di carattere privatistico, mediante il quale si attua l' amichevole composizione della controversia- viene contestata la pretesa applicabilita' dell' art. 818 c.p.c., dal quale si argomenta la concedibilita' di misure cautelari da parte del giudice ordinario in pendenza di giudizio arbitrale, all' arbitrato libero; applicabilita' che conseguirebbe alla ritenuta unificazione dei due istituti arbitrali operata dalla l. 28/1983. Osserva in contrario l' A. che la riforma ha prodotto soltanto il limitato effetto di equiparare il lodo rituale non depositato a quello irrituale, fermo restando che questo conserva natura negoziale ed e' assoggettato alle impugnazioni previste per i contratti. Ne deriva l' inammissibilita' della tutela cautelare urgente, relativamente a controversia compromessa in arbitri liberi, atteso che il provvedimento ex art. 700 postula, per il suo carattere strumentale, una futura sentenza di merito, che invece non potra' pronunciarsi per avere le parti rinunciato, con la stipulazione del patto compromissorio irrituale, all' esercizio dell' azione.
art. 700 c.p.c. art. 818 c.p.c. art. 825 c.p.c.



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