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Documento


198738
IDG921504794
92.15.04794 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Arceri Alessandra
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento delle societa' di capitali e ripartizione dei poteri tra assemblea dei soci ed amministratori tra concezione "democratica" e concezione "autoritaria" della gestione
Nota a Trib. Monza 31 ottobre 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 849-852
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3122; D3131
Gli amministratori delle societa' di capitali sono legittimati "jure proprio" ed indipendentemente da ogni preventiva delibera assembleare a presentare istanza di fallimento della societa': a tale conclusione l' A. giunge, concordando con l' annotata pronuncia del Tribunale di Monza, tramite la ricognizione di alcuni significativi indici normativi (artt. 2392, 2394 c.c., 217 n. 4 l. fall. e 224 l. fall.) che rendono gli amministratori responsabili di fronte ai creditori, ma anche in sede penale, dell' omesso compimento di atti idonei a conservare il patrimonio sociale in caso di dissesto, tra i quali e' da ricomprendersi la iniziativa per la dichiarazione di fallimento. A tale conclusione non osta la considerazione che in tal modo si attribuirebbe agli amministratori il potere di provocare a loro piacimento il fallimento della societa', poiche' la valutazione dei presupposti per far luogo a tale dichiarazione appartiene pur sempre alla competenza del Tribunale.
art. 146 c. comm. art. 6 l. fall. art. 152 l. fall. art. 217 n. 4 l. fall. art. 224 l. fall. art. 2392 c.c. art. 2394 c.c.



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