| Secondo l' A., la normativa vigente, interpretata coerentemente anche
con il dettato della Costituzione, consente di fissare due principi
fondamentali in tema di cure idrotermali del lavoratore subordinato.
Primo, se la cura e' dilazionabile fino al periodo feriale, non si
puo' parlare di malattia ai sensi dell' art. 2110 c.c., e quindi di
esigenza terapeutica che puo' giustificare la concessione al
lavoratore di un permesso retribuito. Secondo, se al contrario l'
affezione morbosa, per sua natura, e' suscettibile di miglioramento
immediato con la sottoposizione del lavoratore a terapia idrotermale,
almeno secondo un giudizio di probabilita' scientifica, si e' in
presenza di una malattia vera e propria, ricadente nella disciplina
dell' art. 2110 c.c., la quale non solo da' diritto ad un permesso
retribuito nei limiti temporali consentiti dall' art. 13 d.l. n.
463/1983, ma anche della sospensione del periodo feriale ove in
costanza di esso si manifesti lo stato morboso idoneo a
compromettere, per la sua specificita' e/o gravita', la funzione
delle ferie in atto.
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