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198740
IDG921504796
92.15.04796 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Danza Donato
Assenza del lavoratore per terapia idrotermale: il punto sulla normativa applicabile
Nota a Pret. Reggio Emilia 29 ottobre 1990 Pret. Trapani 16 ottobre 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 860-861
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D744; D7441
Secondo l' A., la normativa vigente, interpretata coerentemente anche con il dettato della Costituzione, consente di fissare due principi fondamentali in tema di cure idrotermali del lavoratore subordinato. Primo, se la cura e' dilazionabile fino al periodo feriale, non si puo' parlare di malattia ai sensi dell' art. 2110 c.c., e quindi di esigenza terapeutica che puo' giustificare la concessione al lavoratore di un permesso retribuito. Secondo, se al contrario l' affezione morbosa, per sua natura, e' suscettibile di miglioramento immediato con la sottoposizione del lavoratore a terapia idrotermale, almeno secondo un giudizio di probabilita' scientifica, si e' in presenza di una malattia vera e propria, ricadente nella disciplina dell' art. 2110 c.c., la quale non solo da' diritto ad un permesso retribuito nei limiti temporali consentiti dall' art. 13 d.l. n. 463/1983, ma anche della sospensione del periodo feriale ove in costanza di esso si manifesti lo stato morboso idoneo a compromettere, per la sua specificita' e/o gravita', la funzione delle ferie in atto.
d.l. 12 settembre 1983, n. 463 art. 2109 c.c. art. 2110 c.c.



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