| L' A. condivide il risultato, cui e' pervenuta la sentenza in
rassegna, di ritenere non parificabile alla posizione del lavoratore
che si assenta indebitamente dal servizio quella del lavoratore, che
non risponda tempestivamente all' invito, rivoltogli a seguito di
provvedimento giurisdizionale accertativo della illegittimita' del
licenziamento intimatogli, senza dare adeguata giustificazione della
sua temporanea indisponibilita'. Ritiene tuttavia che il fondamento
della decisione (che ha ritenuto, di conseguenza, l' illegittimita'
del nuovo licenziamento motivato dalla mancata tempestiva ripresa del
servizio) vada cercato piuttosto che in un bilanciamento dei
contrapposti interessi delle parti, che porti ad un sia pure
indiretto richiamo al termine di 30 giorni di cui all' art. 18 comma
5 della l. 300/1970 (inapplicabile nella fattispecie riguardante l'
unica dipendente di un libero professionista), nell' art. 3 della l.
604/1966, che esige a giustificazione del licenziamento una
inadempienza definibile come notevole. Ad avviso dell' A., difatti,
la rilevanza dell' inadempimento va commisurata anzitutto, all'
interesse del datore di lavoro e, quindi, all' incidenza dell'
assenza del dipendente sull' organizzazione dell' impresa (o dello
studio professionale), incidenza che si presenta in termini di assai
diversa gravita' a seconda che si tratti dell' inattesa ed improvvisa
assenza di un lavoratore in servizio o, invece, del ritardato ritorno
di un dipendente gia' assente.
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