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198742
IDG921504798
92.15.04798 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Domenico Mario
Tutela del terzo nell' esecuzione mobiliare
Nota a Trib. Roma 16 luglio 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 797-799
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4320; D4330; D4332; D3070
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato nullo il pignoramento presso terzi di beni mobili poiche' riconosciuti di proprieta' esclusiva del terzo opponente. Ha accolto la domanda avanzata dagli opponenti di risarcimento danni, subiti per effetto dell' eseguito pignoramento mobiliare, in forza del fatto che l' avvenuto asporto dei beni pignorati ha rappresentato certamente lesivo degli interessi patrimoniali dell' opponente. I limiti spaziali, per l' Ufficiale giudiziario, in ordine alla acquisizione dei beni da pignorare sono i luoghi "pertinenti o disponibili" al debitore. Il limite della disponibilita' viene sconfinato ogni qual volta il "pignoramento diretto" non sia possibile a meno che non si infranga la sfera spaziale e giuridica di un terzo, presso il quale i beni eventualmente si trovano. Nei pignoramenti diretti "ultraspaziali", viene riservata eccezione nel caso di esibizione diretta del terzo all' Ufficiale giudiziario. In tutti gli altri casi l' apprensione materiale dei beni del debitore, in possesso o ricadente nella sfera spaziale del terzo, viene regolamentata dall' art. 543 c.p.c. sul pignoramento presso terzi. La tutela del terzo che, nel corso della esecuzione, reclama la proprieta' dei beni pignorati come propri del debitore nella casa o nei luoghi a quest' ultimo disponibili, va oltre la somma ricavata dalla vendita forzata, dovendosi intravvedere nel comportamento del creditore che agisca senza il rispetto dei criteri di diligenza e di prudenza, le condizioni di una responsabilita' extracontrattuale, affermata dall' ordinamento in via generale dell' art. 2043 c.c.
art. 2043 c.c. art. 513 c.p.c. art. 543 c.p.c. art. 620 c.p.c.



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