| 198742 | |
| IDG921504798 | |
| 92.15.04798 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Domenico Mario
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| Tutela del terzo nell' esecuzione mobiliare
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| Nota a Trib. Roma 16 luglio 1990
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| Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 797-799
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4320; D4330; D4332; D3070
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| Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato
nullo il pignoramento presso terzi di beni mobili poiche'
riconosciuti di proprieta' esclusiva del terzo opponente. Ha accolto
la domanda avanzata dagli opponenti di risarcimento danni, subiti per
effetto dell' eseguito pignoramento mobiliare, in forza del fatto che
l' avvenuto asporto dei beni pignorati ha rappresentato certamente
lesivo degli interessi patrimoniali dell' opponente. I limiti
spaziali, per l' Ufficiale giudiziario, in ordine alla acquisizione
dei beni da pignorare sono i luoghi "pertinenti o disponibili" al
debitore. Il limite della disponibilita' viene sconfinato ogni qual
volta il "pignoramento diretto" non sia possibile a meno che non si
infranga la sfera spaziale e giuridica di un terzo, presso il quale i
beni eventualmente si trovano. Nei pignoramenti diretti
"ultraspaziali", viene riservata eccezione nel caso di esibizione
diretta del terzo all' Ufficiale giudiziario. In tutti gli altri casi
l' apprensione materiale dei beni del debitore, in possesso o
ricadente nella sfera spaziale del terzo, viene regolamentata dall'
art. 543 c.p.c. sul pignoramento presso terzi. La tutela del terzo
che, nel corso della esecuzione, reclama la proprieta' dei beni
pignorati come propri del debitore nella casa o nei luoghi a quest'
ultimo disponibili, va oltre la somma ricavata dalla vendita forzata,
dovendosi intravvedere nel comportamento del creditore che agisca
senza il rispetto dei criteri di diligenza e di prudenza, le
condizioni di una responsabilita' extracontrattuale, affermata dall'
ordinamento in via generale dell' art. 2043 c.c.
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| art. 2043 c.c.
art. 513 c.p.c.
art. 543 c.p.c.
art. 620 c.p.c.
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