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198743
IDG921504799
92.15.04799 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Domanda di restituzione dei minori per la dichiarata nullita' della loro adottabilita' e procedura attuabile
Nota a ord. Pret. Circondariale Modica 13 giugno 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 879-882
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3014
L' A. rileva che, come notato esattamente dal giudicante, la dichiarazione di nullita' dell' adottabilita' per vizi formali non travolgeva tutti gli atti anteriori ne', in particolare, l' affido provvisorio disposto ex art. 10 l. 184/1983, che restava valido ed efficace ed impediva la restituzione dei minori alla madre. Tale restituzione era, altresi', impedita dal fatto che l' accoglimento dell' opposizione all' adottabilita' non aveva effetto automaticamente restitutorio dei minori ai genitori, anche perche' nella nuova disciplina dell' adozione l' art. 16 l. 184/1983 impedisce la reviviscenza automatica della potesta' genitoriale. La sentenza dichiarativa della nullita' del decreto di adottabilita' non costituiva poi un valido titolo esecutivo, non contenendo l' ordine di restituzione delle minori, avendo la Corte ritenuto che gli ulteriori provvedimenti sostanziali conseguenti alla dichiarata nullita' rientravano nella competenza funzionale del Tribunale dei minori ex artt. 330 ss. c.c. Il giudice dell' esecuzione, richiesto di porre in esecuzione la sentenza, non poteva che rilevare l' incompletezza del titolo azionato e giammai avrebbe potuto integrarne il contenuto con una pronuncia di carattere sostanziale, a pena di violare il giudicato esterno. L' ordinanza in esame ha, poi, esattamente rilevato che la promossa azione esecutiva non meritava accoglimento, avendo l' esecutante attivato la procedura prevista dall' art. 605 c.p.c. (per consegna e rilascio di "cose") in luogo di quella contemplata dall' art. 612 c.p.c., unica attuabile perche' la sola che consenta di trattare i minori come persone e non come oggetti e che permetta di tener conto dei desideri, delle aspettative e delle esigenze psico-affettive dei minori stessi.
l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 605 c.p.c. art. 612 c.p.c.



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