| L' A. rileva che, come notato esattamente dal giudicante, la
dichiarazione di nullita' dell' adottabilita' per vizi formali non
travolgeva tutti gli atti anteriori ne', in particolare, l' affido
provvisorio disposto ex art. 10 l. 184/1983, che restava valido ed
efficace ed impediva la restituzione dei minori alla madre. Tale
restituzione era, altresi', impedita dal fatto che l' accoglimento
dell' opposizione all' adottabilita' non aveva effetto
automaticamente restitutorio dei minori ai genitori, anche perche'
nella nuova disciplina dell' adozione l' art. 16 l. 184/1983
impedisce la reviviscenza automatica della potesta' genitoriale. La
sentenza dichiarativa della nullita' del decreto di adottabilita' non
costituiva poi un valido titolo esecutivo, non contenendo l' ordine
di restituzione delle minori, avendo la Corte ritenuto che gli
ulteriori provvedimenti sostanziali conseguenti alla dichiarata
nullita' rientravano nella competenza funzionale del Tribunale dei
minori ex artt. 330 ss. c.c. Il giudice dell' esecuzione, richiesto
di porre in esecuzione la sentenza, non poteva che rilevare l'
incompletezza del titolo azionato e giammai avrebbe potuto integrarne
il contenuto con una pronuncia di carattere sostanziale, a pena di
violare il giudicato esterno. L' ordinanza in esame ha, poi,
esattamente rilevato che la promossa azione esecutiva non meritava
accoglimento, avendo l' esecutante attivato la procedura prevista
dall' art. 605 c.p.c. (per consegna e rilascio di "cose") in luogo di
quella contemplata dall' art. 612 c.p.c., unica attuabile perche' la
sola che consenta di trattare i minori come persone e non come
oggetti e che permetta di tener conto dei desideri, delle aspettative
e delle esigenze psico-affettive dei minori stessi.
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