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Documento


198745
IDG921504801
92.15.04801 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romano Francesco
In tema di letture consentite nel dibattimento penale
Nota a ord. Trib. Vicenza 11 marzo 1992
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 891-892
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6215
L' acquisizione delle dichiarazioni rese al P.M. o al GIP da imputati di reati connessi e' subordinata, qualora siano presenti al dibattimento, al doveroso avvertimento agli stessi della "facolta' di non rispondere". Ove essi intendano avvalersi di tale facolta', non e' consentita la lettura dei verbali di dette dichiarazioni, in quanto tale attivita' urterebbe contro il principio di formazione della prova in dibattimento, derogabile soltanto se la prova sia divenuta irripetibile, il che deve escludersi quando "la fonte" e' presente.
art. 192 comma 3 c.p.p.



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