| 198748 | |
| IDG921504804 | |
| 92.15.04804 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Costa Giuseppe
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| Il "nuovo" nel delitto di omissione di atti di ufficio: verso la
"procedimentalizzazione" degli illeciti penali
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| Nota a Proc. Rep. Mistretta 2 dicembre 1990
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| Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 928-931
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51114
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| La nota costituisce un sintetico commento della formulazione dell'
art. 328 c.p. Il provvedimento consente di esprimere pessimistiche
considerazioni sulla nuova fattispecie incriminatrice e, di riflesso,
sull' intera riforma dei reati contro la p.a. Le massime estratte
testimoniano tale stato di sofferenza, atteso che il reato viene ad
incidere in una sfera di applicazione piu' ristretta rispetto al
passato: il rifiuto del pubblico amministratore nel compimento di un
atto non ricompreso nel novero, tassativo, previsto dal primo comma
dell' art. 328 c.p. non integra il delitto; la mera inadempienza del
funzionario, non seguita dalla richiesta di chi abbia interesse e
dalla mancata risposta nel termine prescritto da parte dello stesso
inadempiente, non integra alcuna omissione di atti d' ufficio. Nell'
analisi il commentatore non indica richiami dottrinali o
giurisprudenziali ma si limita a fare riferimenti circa l' evoluzione
del dibattito parlamentare sottolineando, tra l' altro, la riluttanza
dello stesso Guardasigilli Vassalli circa la necessita' di porre mano
alla vecchia formulazione del reato. Pone inoltre in luce, come
riflesso applicativo (oltre alla richiesta di archiviazione
riportata), la singolare circolare diffusa dal ministro della
Funzione Pubblica nella quale addirittura viene formulato un esalogo
di risposte-tipo da fornire ai cittadini che richiedano notizie circa
l' iter delle proprie pratiche. Il titolo della nota esprime proprio
il timore che si sia in tal modo giunti ad una burocratizzazione del
"tipo" normativo costituente illecito. Viene, infine, auspicato che
possa venire rivalutata la figura dell' abuso in atti d' ufficio per
omissione.
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| l. 26 aprile 1990, n. 86
art. 328 c.p.
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