| Nota adesiva alla predetta sentenza che, riformando la decisione del
Tribunale Minorile della stessa città in data 5 aprile 1990, ha
escluso che il furto di 24 paia di scarpe, del valore di oltre 2
milioni, commesso da un minorenne con piu' azioni esecutive d' uno
stesso disegno criminoso, costituisca un fatto lieve ed un
comportamento occasionale, al fine della declaratoria di
proscioglimento ai sensi dell' art. 27 d.p.r. 448/88. L' A., dopo
aver chiarito la natura ed i requisiti dell' istituto previsto dall'
art. 27 cit. e sottolineato che tale istituto (che mira all'
anticipata fuoriuscita del minore dal c.d. circuito penale) e'
espressione ed attuazione dei fondamentali principi di adeguatezza
alle esigenze educative e di minima offensivita' del processo
minorile, condivide tale decisione, rilevando che il processo
minorile, proprio per la sua funzione educativa, si pone come
occasione educativa, come opportunita' di risocializzazione del
minore, e che sarebbe contraria a tale finalita' educativa un'
applicazione automatica e generalizzata dell' art. 27 cit. L' A.,
percio', contesta l' affermazione, espressa in dottrina, secondo la
quale l' art. 27 dovrebbe essere applicato con larghezza, precisando
che esso -come tutti gli altri istituti- va applicato solo quando ne
ricorrano tutti i requisiti. Conseguentemente, non era applicabile
nella specie il proscioglimento per irrilevanza del fatto, perche' il
fatto (furto pluriaggravato e continuato di 24 paia di scarpe) non
era obiettivamente lieve ne' il comportamento occasionale. Bene,
pertanto, e' stato concesso al prevenuto il perdono giudiziale, del
quale sussistevano tutti i requisiti ed, in ispecie, la prognosi di
non ricaduta nel reato.
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