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198749
IDG921504805
92.15.04805 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Brevi osservazioni sul proscioglimento del minorenne per l' irrilevanza del fatto ex art. 27 legge n. 448 del 1988
Nota a App. Torino sez. min. 13 novembre 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 940-945
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51900; D672
Nota adesiva alla predetta sentenza che, riformando la decisione del Tribunale Minorile della stessa città in data 5 aprile 1990, ha escluso che il furto di 24 paia di scarpe, del valore di oltre 2 milioni, commesso da un minorenne con piu' azioni esecutive d' uno stesso disegno criminoso, costituisca un fatto lieve ed un comportamento occasionale, al fine della declaratoria di proscioglimento ai sensi dell' art. 27 d.p.r. 448/88. L' A., dopo aver chiarito la natura ed i requisiti dell' istituto previsto dall' art. 27 cit. e sottolineato che tale istituto (che mira all' anticipata fuoriuscita del minore dal c.d. circuito penale) e' espressione ed attuazione dei fondamentali principi di adeguatezza alle esigenze educative e di minima offensivita' del processo minorile, condivide tale decisione, rilevando che il processo minorile, proprio per la sua funzione educativa, si pone come occasione educativa, come opportunita' di risocializzazione del minore, e che sarebbe contraria a tale finalita' educativa un' applicazione automatica e generalizzata dell' art. 27 cit. L' A., percio', contesta l' affermazione, espressa in dottrina, secondo la quale l' art. 27 dovrebbe essere applicato con larghezza, precisando che esso -come tutti gli altri istituti- va applicato solo quando ne ricorrano tutti i requisiti. Conseguentemente, non era applicabile nella specie il proscioglimento per irrilevanza del fatto, perche' il fatto (furto pluriaggravato e continuato di 24 paia di scarpe) non era obiettivamente lieve ne' il comportamento occasionale. Bene, pertanto, e' stato concesso al prevenuto il perdono giudiziale, del quale sussistevano tutti i requisiti ed, in ispecie, la prognosi di non ricaduta nel reato.
art. 27 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448



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