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199629
IDG920905685
92.09.05685 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ravagnan Luigi
Sulla disciplina transitoria della revisione
Indice pen., an. 26 (1992), fasc. 2, pag. 421-423
D68; D6364
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 311/1991, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' dell' art. 566 comma 2 c.p.p. 1930, nella parte in cui impone al giudice della revisione la conferma della sentenza di condanna anche quando i nuovi elementi posti a fondamento dell' istanza di revisione, valutati insieme a quelli raccolti nel processo originario, realizzino una situazione probatoria d' incertezza non sufficiente per una condanna. Secondo la pronuncia della Corte, in forza dell' art. 254 disp. att. c.p.p. anche nei procedimenti che proseguono secondo il vecchio rito si applica l' art. 530 c.p.p. 1988 quanto ai criteri di proscioglimento purche' l' inizio del giudizio rescissorio, ossia l' emissione del decreto di citazione, sia avvenuto anteriormente al 24 ottobre 1989. L' A., pur ritenendo corretta l' applicazione del criterio di giudizio stabilito dall' art. 530 c.p.p. 1988 nel caso di specie, afferma pero' l' applicabilita' ex art. 254 disp. att. c.p.p. dei nuovi criteri di giudizio relativi alle formule di proscioglimento a tutti i procedimenti che proseguono secondo il precedente rito processuale.
art. 479 comma 3 c.p.p. 1930 art. 566 comma 2 c.p.p. 1930 art. 530 c.p.p. art. 254 disp. att. c.p.p. C. Cost. 5 luglio 1991, n. 311
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