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Documento


200223
IDG920806269
92.08.06269 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Punzi Carmine
Il procedimento per la dichiarazione di esecutivita' del lodo arbitrale: normativa senza giudizio con contraddittorio differito e garanzia del diritto di difesa
Osservazione a C. Cost. 4 marzo 1992, n. 80
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 2, pag. 823-830
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44644; D4464
Con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 825 c.p.c., nella parte in cui prevede che il lodo arbitrale, depositato a cura della parte che intende darvi esecuzione nel territorio della Repubblica, venga dichiarato esecutivo dal Pretore con decreto, "inaudita altera parte". L' A., giudicata condivisibile la decisione, approfondisce la questione, richiamando la dottrina sulla materia.
l. 9 febbraio 1983, n. 28 art. 825 c.p.c.
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