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Documento


200239
IDG920806285
92.08.06285 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Della Valle Eugenio
E' illegittimo il meccanismo c.d. di retroattivita' a pagamento della legge penale finanziaria previsto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 d.l. 16 marzo 1991, n. 83 (conv. con modif. nella l. 15 maggio 1991 n. 154)
Osservazione a C. Cost. 22 aprile 1992, n. 192
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 2, pag. 1425-1430
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2191; D538
Con la sentenza annotata la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimita' dell' art. 7 comma 2 d.l. 83/1991, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze. L' A. analizza le motivazioni della sentenza, alla luce di dottrina e giurisprudenza, e condivide le conclusioni a cui e' giunta la Consulta.
art. 7 d.l. 16 marzo 1991, n. 83 art. 8 d.l. 16 marzo 1991, n. 83 l. 15 maggio 1991, n. 154
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