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200376
IDG930400023
93.04.00023 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moretti Dora
Patteggiamento e obbligatorieta' dell' azione penale, ovvero l' impraticabilita' del modello americano
Nota a Cass. sez. III pen. 26 febbraio 1991
Crit. dir., an. 17 (1991), fasc. 4, pag. 38-42
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6000; D52091; D95236
La sentenza in esame ribadisce il principio secondo il quale non sussiste rapporto di specialita' fra la norma di cui all' art. 718 c.p. e quella di cui all' art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per cui si configurano due reati e non uno solo. Di conseguenza e' stata annullata la sentenza impugnata, la quale aveva accolto, a seguito di patteggiamento l' assorbimento in un' unica imputazione dei due reati. Secondo la Cassazione, il patteggiamento sulla pena non puo' tradursi in patteggiamento sulle imputazioni, in quanto contrasta con l' obbligatorieta' dell' azione penale. L' A. esamina la questione comparativamente col sistema degli USA dove vige il principio della discrezionalita' dell' azione penale
art. 110 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 718 c.p. art. 444 comma 2 c.p.p.
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