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Documento


200386
IDG930400033
93.04.00033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Petrelli Francesco
Sulla legittimazione "eccezionale" in tema di coercizione personale dell' imputato
Nota a Cass. sez. I pen. 28 ottobre 1991
Crit. dir., an. 17 (1991), fasc. 6, pag. 32-33
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61140
Nel caso in esame, che proseguiva secondo le norme processuali previgenti, la Corte ha dichiarato l' illegittimita', con conseguente annullamento senza rinvio, dell' ordinanza con cui, dopo la sentenza di condanna, e' stato ripristinato lo stato di custodia cautelare dei ricorrenti, in quanto emessa in violazione della norma di cui all' art. 272 c.p.p. 1930. L' A. approfonditi i termini della questione, ritiene che l' ordinanza impugnata e' da definirsi abnorme e quindi nulla per mancanza di legittimazione.
art. 251 c.p.p. art. 307 c.p.p. art. 245 disp. att. c.p.p. art. 272 c.p.p. 1930
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