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200430
IDG930600077
93.06.00077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Assorgia Paola
Le anticipazioni del T.F.R.: acquisto della prima casa e spese sanitarie
Nota a C. Cost. 5 aprile 1991, n. 142 Cass. 11 aprile 1990, n. 3046
Dir. lav., an. 66 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 7-14
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7472
La sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 2120 comma 8 lett. b, come novellato dall' art. 1 l. 297/1982, nella parte in cui non prevede la possibilita' di concessione dell' anticipazione del trattamento di fine rapporto nell' ipotesi di acquisto in corso della prima casa quando comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l' effettivita'. La sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema delle anticipazioni per spese sanitarie previste dall' art. 2120 comma 8 lett. a, offrendo un' interpretazione secondo la quale i requisiti della "necessita'" e della "straordinarieta'" sono distinti e concorrenti. Ha poi ricondotto la necessita' al riconoscimento della stessa da parte delle strutture pubbliche e al profilo dell' entita' della spesa, mentre la "straordinarieta'" ad ogni terapia o intervento di "rilievo", per importanza e delicatezza, medico-economico.
art. 1 l. 29 maggio 1982, n. 297 art. 2120 comma 8 lett. a c.c. art. 2120 comma 8 lett. b c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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