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200432
IDG930600079
93.06.00079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pignataro Raffaele
Comportamenti extralavorativi e potere di licenziamento nelle organizzazioni di tendenza dopo la legge n. 108/90
Nota a Pret. Firenze 26 marzo 1991
Dir. lav., an. 66 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 24-39
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74700; D7706
La sentenza in epigrafe affronta numerosi problemi relativi al licenziamento nelle organizzazioni di tendenza, nella vigenza della l. 108/1990. Il caso riguarda un insegnante di educazione fisica licenziato da una scuola cattolica per aver contratto matrimonio con rito civile e per aver pubblicizzato le nozze nella scuola. Il Pretore, affrontando il problema dell' applicabilita' dell' art. 4 l. 108/1990 al datore convenuto, conclude per la natura imprenditoriale dello stesso. Ritiene, poi, illegittimo il licenziamento intimato per comportamento contrario all' ideologia del datore quando in dipendente, come nel caso esaminato, non svolga mansioni di tendenza. Infine il Pretore ha sentenziato che la rinunzia del lavoratore a contrarre matrimonio solo civile costituisce clausola vessatoria e deve essere oggetto di specifica sottoscrizione da parte del dipendente. La nota espone una serie di rilievi critici nei confronti di questa pronuncia.
art. 3 l. 11 maggio 1990, n. 108 art. 4 comma 1 l. 11 maggio 1990, n. 108
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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