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200433
IDG930600080
93.06.00080 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Arpano Alberto
Esclusione di una R.S.A. dalle trattative sulle materie previste dalla legge 146/90
Nota a decr. Pret. Roma 18 novembre 1991
Dir. lav., an. 66 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 68-71
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7111; D7127; D762
Secondo il provvedimento in commento "non costituisce comportamento antisindacale il rifiuto di negoziare con una rappresentanza aziendale che non sia firmataria di contratto collettivo aziendale". La decisione rappresenta l' integrale trasposizione nell' interpretazione della l. 146/1990 dell' orientamento espresso dalla Cassazione, secondo cui non sussiste nell' attuale ordinamento un principio generale che obblighi il datore a trattare con tutte le organizzazioni sindacali e la cui violazione sia conseguenza sanzionale come comportamento antisindacale. Tale liberta' non deve, tuttavia, essere intesa in senso assoluto, ma incontra un limite nella necessita' del rispetto da parte dello stesso datore di lavoro dei principi generali di buona fede e correttezza. Approfondimento da parte dell' A. della questione attraverso un' ampia panoramica giurisprudenziale e dottrinale.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2 l. 12 giugno 1990, n. 146 art. 10 l. 12 giugno 1990, n. 146
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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