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200449
IDG930600096
93.06.00096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giustiniani Giovanni
Cure termali: problemi interpretativi e applicativi dell' art. 13 legge n. 638/1983
Nota a Cass. 22 gennaio 1992, n. 700 Cass. 20 gennaio 1992, n. 645
Dir. lav., an. 66 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 150-155
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7013; D7445
Le due sentenze in rassegna affrontano, sotto aspetti diversi, il tema dell' applicazione, ai fini previdenziali, della disciplina normativa delle cure termali. La prima sentenza risolve la questione se, ai fini del diritto alla retribuzione nel periodo di assenza dal lavoro per fruizione di cure termali, il distacco temporale richiesto dalla legge debba intercorrere solo tra periodo di cure e periodo feriale o anche viceversa, risultando in tal modo ininfluente che le ferie susseguano o precedano le cure termali. L' A. ritiene che sia da condividere l' interpretazione dell' art. 13 l. 638/1983 sostenuta dalla Suprema Corte, secondo la quale l' intervallo temporale di almeno 15 giorni deve intercorrere soltanto tra cure termali e ferie o congedi ordinari, e non viceversa. La seconda sentenza affronta la questione dell' estensibilita' ad altra tipologia di cure dell' ambito di operativita' della disciplina previdenziale prevista per le cure idrotermali. Nel caso esaminato si trattava di cure fisioterapiche. La Suprema Corte ha giustamente osservato, ritiene l' A., che il particolare regime normativo, esplicitamente consentito solo per le cure idrotermali, non puo', in mancanza di un puntuale intervento del legislatore, essere analogicamente esteso alle cure fisioterapiche.
art. 13 comma 5 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 art. 2110 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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