| 200449 | |
| IDG930600096 | |
| 93.06.00096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Giustiniani Giovanni
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| Cure termali: problemi interpretativi e applicativi dell' art. 13
legge n. 638/1983
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| Nota a Cass. 22 gennaio 1992, n. 700
Cass. 20 gennaio 1992, n. 645
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| Dir. lav., an. 66 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 150-155
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7013; D7445
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| Le due sentenze in rassegna affrontano, sotto aspetti diversi, il
tema dell' applicazione, ai fini previdenziali, della disciplina
normativa delle cure termali. La prima sentenza risolve la questione
se, ai fini del diritto alla retribuzione nel periodo di assenza dal
lavoro per fruizione di cure termali, il distacco temporale richiesto
dalla legge debba intercorrere solo tra periodo di cure e periodo
feriale o anche viceversa, risultando in tal modo ininfluente che le
ferie susseguano o precedano le cure termali. L' A. ritiene che sia
da condividere l' interpretazione dell' art. 13 l. 638/1983 sostenuta
dalla Suprema Corte, secondo la quale l' intervallo temporale di
almeno 15 giorni deve intercorrere soltanto tra cure termali e ferie
o congedi ordinari, e non viceversa. La seconda sentenza affronta la
questione dell' estensibilita' ad altra tipologia di cure dell'
ambito di operativita' della disciplina previdenziale prevista per le
cure idrotermali. Nel caso esaminato si trattava di cure
fisioterapiche. La Suprema Corte ha giustamente osservato, ritiene l'
A., che il particolare regime normativo, esplicitamente consentito
solo per le cure idrotermali, non puo', in mancanza di un puntuale
intervento del legislatore, essere analogicamente esteso alle cure
fisioterapiche.
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| art. 13 comma 5 d.l. 12 settembre 1983, n. 463
art. 2110 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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