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200453
IDG930600100
93.06.00100 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Cascio Giovanni
Creditori concordatari e terzo acquirente di bene ipotecato
Nota a Cass. sez. I civ. 7 maggio 1992, n. 5424
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 9, pt. 1, pag. 2023-2026
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300; D31333; D305726
L' acquirente di un bene immobile, su cui in precedenza era stata iscritta un' ipoteca a garanzia di un mutuo contratto dalla venditrice, conveniva in giudizio la mutuante (banca), assumendo che l' obbligazione garantita era stata soddisfatta dalla mutuataria a seguito dell' esecuzione di concordato preventivo e del pagamento della percentuale convenuta. Chiedeva, quindi, che fosse accertata l' inesistenza del suo obbligo di soddisfare il creditore concordatario per la parte di credito eccedente la percentuale concordataria. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d' Appello, davanti alla quale la venditrice aveva proposto l' impugnazione, accoglieva invece le doglianze fatte valere e dichiarava estinta l' ipoteca. Il creditore ipotecario proponeva ricorso e la Corte di Cassazione cassava con rinvio per l' applicazione del principio enunciato nella massima secondo il quale "il credito ammesso al concordato preventivo, soddisfatto nella percentuale prevista, non si estingue per la parte eccedente detta percentuale, mentre l' ipoteca iscritta a garanzia del credito lo estingue per la parte eccedente detta percentuale, mentre l' ipoteca iscritta a garanzia del credito lo garantisce nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato per la parte eccedente la percentuale corrisposta in occasione dell' esecuzione del Concordato". L' A., approfondita la questione, sostiene che la decisione annotata non puo' essere condivisa.
art. 184 l. fall. art. 2858 c.c. art. 2859 c.c. art. 2878 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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