| 200453 | |
| IDG930600100 | |
| 93.06.00100 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lo Cascio Giovanni
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| Creditori concordatari e terzo acquirente di bene ipotecato
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| Nota a Cass. sez. I civ. 7 maggio 1992, n. 5424
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| Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 9, pt. 1, pag. 2023-2026
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31300; D31333; D305726
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| L' acquirente di un bene immobile, su cui in precedenza era stata
iscritta un' ipoteca a garanzia di un mutuo contratto dalla
venditrice, conveniva in giudizio la mutuante (banca), assumendo che
l' obbligazione garantita era stata soddisfatta dalla mutuataria a
seguito dell' esecuzione di concordato preventivo e del pagamento
della percentuale convenuta. Chiedeva, quindi, che fosse accertata l'
inesistenza del suo obbligo di soddisfare il creditore concordatario
per la parte di credito eccedente la percentuale concordataria. Il
Tribunale rigettava la domanda. La Corte d' Appello, davanti alla
quale la venditrice aveva proposto l' impugnazione, accoglieva invece
le doglianze fatte valere e dichiarava estinta l' ipoteca. Il
creditore ipotecario proponeva ricorso e la Corte di Cassazione
cassava con rinvio per l' applicazione del principio enunciato nella
massima secondo il quale "il credito ammesso al concordato
preventivo, soddisfatto nella percentuale prevista, non si estingue
per la parte eccedente detta percentuale, mentre l' ipoteca iscritta
a garanzia del credito lo estingue per la parte eccedente detta
percentuale, mentre l' ipoteca iscritta a garanzia del credito lo
garantisce nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato per
la parte eccedente la percentuale corrisposta in occasione dell'
esecuzione del Concordato". L' A., approfondita la questione,
sostiene che la decisione annotata non puo' essere condivisa.
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| art. 184 l. fall.
art. 2858 c.c.
art. 2859 c.c.
art. 2878 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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