| 200455 | |
| IDG930600102 | |
| 93.06.00102 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Finocchiaro Mario
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| Sul diritto di ritenzione in caso di morte del colono
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| Osservazione a Cass. sez. III civ. 6 marzo 1992, n. 2687
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| Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 9, pt. 1, pag. 2082-2084
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91435
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| Nella specie, venuto a morte il colono, i giudici di merito, escluso
che gli eredi di questo avessero provato il possesso dei requisiti
richiesti dall' art. 49 l. 203/1982, per poter proseguire il rapporto
hanno dichiarato sciolto il rapporto; condannato gli eredi al
rilascio dei terreni; escluso il diritto di ritenzione; rinviato al
prosieguo l' esame delle domande relative all' indennizzo preteso
dagli eredi. Investita del ricorso proposto dagli eredi, la Suprema
Corte ha cassato la statuizione sopra riassunta nella parte in cui
aveva negato la sussistenza, in concreto, del preteso diritto di
ritenzione, enunciando il principio ritenuto in massima, secondo il
quale "la mancanza della qualificazione necessaria per la
prosecuzione del rapporto di colonia non costituisce elemento atto di
per se' ad escludere il diritto di ritenzione del fondo". L' A., pur
ritenendo ineccepibile il principio di cui alla massima, non ritiene
esatta l' applicazione fattane al caso concreto.
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| art. 43 l. 3 maggio 1982, n. 203
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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