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200456
IDG930600103
93.06.00103 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Poso Vincenzo Antonio
La disciplina del lavoro straordinario nel contratto collettivo dei dirigenti bancari
Osservazione a Cass. sez. lav. 4 marzo 1992, n. 2595
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 9, pt. 1, pag. 2087-2088
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74413; D763; D18124
Optando per un' interpretazione restrittiva della norma contrattuale che disciplina il lavoro straordinario del personale direttivo di banca, la sentenza afferma che "il dirigente di banca non ha diritto alla maggiorazione retributiva per il lavoro straordinario, in difetto di una specifica disposizione del contratto collettivo che delimiti l' orario normale di lavoro anche per il personale direttivo, se la durata della prestazione non supera i limiti imposti dal criterio di ragionevolezza". La stessa sentenza afferma che "il lavoratore che, a seguito dell' accertamento giudiziale dell' illegittimita' del licenziamento, sia stato reintegrato nel posto di lavoro, ha l' obbligo di restituire al datore di lavoro l' indennita' sostitutiva del preavviso". L' A. concorda con la sentenza, ma solleva dubbi in riferimento alla individuazione della norma contrattuale applicabile alla fattispecie relativa alla prestazione di lavoro di un dirigente di banca.
art. 1 r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 l. 17 aprile 1925, n. 473 art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2108 c.c. art. 2118 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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