| 200456 | |
| IDG930600103 | |
| 93.06.00103 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Poso Vincenzo Antonio
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| La disciplina del lavoro straordinario nel contratto collettivo dei
dirigenti bancari
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| Osservazione a Cass. sez. lav. 4 marzo 1992, n. 2595
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| Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 9, pt. 1, pag. 2087-2088
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74413; D763; D18124
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| Optando per un' interpretazione restrittiva della norma contrattuale
che disciplina il lavoro straordinario del personale direttivo di
banca, la sentenza afferma che "il dirigente di banca non ha diritto
alla maggiorazione retributiva per il lavoro straordinario, in
difetto di una specifica disposizione del contratto collettivo che
delimiti l' orario normale di lavoro anche per il personale
direttivo, se la durata della prestazione non supera i limiti imposti
dal criterio di ragionevolezza". La stessa sentenza afferma che "il
lavoratore che, a seguito dell' accertamento giudiziale dell'
illegittimita' del licenziamento, sia stato reintegrato nel posto di
lavoro, ha l' obbligo di restituire al datore di lavoro l' indennita'
sostitutiva del preavviso". L' A. concorda con la sentenza, ma
solleva dubbi in riferimento alla individuazione della norma
contrattuale applicabile alla fattispecie relativa alla prestazione
di lavoro di un dirigente di banca.
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| art. 1 r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692
l. 17 aprile 1925, n. 473
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 2108 c.c.
art. 2118 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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