| 200459 | |
| IDG930600106 | |
| 93.06.00106 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| PInto Gian Luca
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| Procedimento di convalida per licenziamento di rappresaglia in
piccola impresa
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| Osservazione a Cass. sez. un. civ. 17 febbraio 1992, n. 1916
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| Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 9, pt. 1, pag. 2114-2116
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D762; D763
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| Le sezioni unite, con la sentenza annotata, hanno riconosciuto l'
autonomia dell' azione ex art. 28 l. 300/1970 rispetto alle azioni
esercitabili dal singolo lavoratore a tutela dei suoi diritti, e
ammesso l' esperibilita' della prima "a tutela dell' interesse
collettivo del sindacato nell' ipotesi di licenziamento per motivi
sindacali intimato fuori dei presupposti di applicazione delle
garanzie legali di stabilita' del rapporto di lavoro, dirimendo cosi'
un contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla sezione lavoro
della Suprema Corte. Hanno anche affermato l' ulteriore principio
dell' ammissibilita' dell' ordine del giudice di reintegrare il
lavoratore nel suo posto di lavoro ex art. 18 l. 300/1970, a seguito
dell' accertamento della nullita' del licenziamento discriminatorio
adottato nei confronti dello stesso, pur in assenza dei presupposti
dimensionali previsti dall' art. 35 l. 300/1970 per l' applicazione
della tutela reale, nell' ambito del potere attribuito al giudice, ai
sensi dell' art. 28 l. 300/1970, di rimuovere gli effetti del
comportamento illegittimo del datore di lavoro. Secondo l' A., la
sentenza appare condivisibile nella parte in cui riconosce l'
autonomia dell' azione del sindacato rispetto a quella del lavoratore
e ammette l' esperibilita' della procedura ex art. 28 l. 300/1970.
Non altrettanto convincente appare l' utilizzazione della
reintegrazione ex art. 18 l. 300/1970 come mezzo per la rimozione
degli effetti della condotta antisindacale anche in caso di
licenziamenti adottati da piccoli imprenditori, laddove la
reintegrazione per nullita' del licenziamento discriminatorio e'
stata introdotta, nell' ex area del recesso "ad nutum", solo dall'
art. 3 l. 108/1990.
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| art. 4 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 35 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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