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200459
IDG930600106
93.06.00106 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
PInto Gian Luca
Procedimento di convalida per licenziamento di rappresaglia in piccola impresa
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 17 febbraio 1992, n. 1916
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 9, pt. 1, pag. 2114-2116
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D762; D763
Le sezioni unite, con la sentenza annotata, hanno riconosciuto l' autonomia dell' azione ex art. 28 l. 300/1970 rispetto alle azioni esercitabili dal singolo lavoratore a tutela dei suoi diritti, e ammesso l' esperibilita' della prima "a tutela dell' interesse collettivo del sindacato nell' ipotesi di licenziamento per motivi sindacali intimato fuori dei presupposti di applicazione delle garanzie legali di stabilita' del rapporto di lavoro, dirimendo cosi' un contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla sezione lavoro della Suprema Corte. Hanno anche affermato l' ulteriore principio dell' ammissibilita' dell' ordine del giudice di reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro ex art. 18 l. 300/1970, a seguito dell' accertamento della nullita' del licenziamento discriminatorio adottato nei confronti dello stesso, pur in assenza dei presupposti dimensionali previsti dall' art. 35 l. 300/1970 per l' applicazione della tutela reale, nell' ambito del potere attribuito al giudice, ai sensi dell' art. 28 l. 300/1970, di rimuovere gli effetti del comportamento illegittimo del datore di lavoro. Secondo l' A., la sentenza appare condivisibile nella parte in cui riconosce l' autonomia dell' azione del sindacato rispetto a quella del lavoratore e ammette l' esperibilita' della procedura ex art. 28 l. 300/1970. Non altrettanto convincente appare l' utilizzazione della reintegrazione ex art. 18 l. 300/1970 come mezzo per la rimozione degli effetti della condotta antisindacale anche in caso di licenziamenti adottati da piccoli imprenditori, laddove la reintegrazione per nullita' del licenziamento discriminatorio e' stata introdotta, nell' ex area del recesso "ad nutum", solo dall' art. 3 l. 108/1990.
art. 4 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 35 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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