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200462
IDG930600109
93.06.00109 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Belle' Roberto
Poteri istruttori del giudice del lavoro e sindacabilita' in Cassazione della loro mancata utilizzazione
Nota a Cass. sez. lav. 8 novembre 1991, n. 11915
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 9, pt. 1, pag. 2145-2149
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4192; D4062
La sentenza in esame, accogliendo l' orientamento secondo il quale i poteri istruttori del giudice del lavoro non avrebbero carattere discrezionale, ma costituirebbero un potere-dovere, afferma che "l' aver del tutto trascurato il valutare l' esistenza di piste probatorie esperibili d' ufficio e l' aver utilizzato l' art. 2697 c.c. come regola formale di giudizio idonea a tener luogo di ogni ulteriore acquisizione probatoria, costituisce un vizio della motivazione della sentenza impugnata, che ne impone la cassazione". L' A. approfondisce il tema dei presupposti per il sorgere del dovere di integrazione.
art. 421 c.p.c. art. 2697 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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