Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


200465
IDG930600112
93.06.00112 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Didone Antonio
Sull' applicabilita' dell' art. 2917 c.c. nel caso di scadenza del termine di prescrizione dell' azione cartolare dopo l' apertura del fallimento
Osservazione a Cass. sez. I civ. 21 ottobre 1991, n. 11127
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 9, pt. 1, pag. 2161-2162
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4320
Esaminata la portata applicativa dell' art. 2917 c.c., l' A. sottolinea come la Suprema Corte, con la sentenza in rassegna, abbia mostrato di tenere nel debito conto la pari concorsualita' sia dell' esecuzione individuale che del processo di fallimento, allorquando in motivazione ha rilevato che la norma di cui all' art. 2917 c.c. sancisce un caso di inopponibilita' della prescrizione ai creditori che abbiano agito in via esecutiva "ed essendo il fallimento un processo di esecuzione sui beni e sui crediti del fallito, caratterizzato, tra l' altro, da un pignoramento generale e da un' azione esecutiva generale, anche verso terzi, in via di principio la tutela dell' art. 2917 c.c. e' ad esso applicabile".
art. 66 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 art. 2917 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati