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200486
IDG930600133
93.06.00133 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Poso Vincenzo Antonio
Le conseguenze del licenziamento disciplinare nullo intimato nell' area della recedibilita' "ad nutum" del datore di lavoro
Osservazione a Cass. sez. lav. 4 marzo 1992, n. 2596
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 10, pt. 1, pag. 2405-2406
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74702; D7405
Secondo la pronuncia in epigrafe, il licenziamento disciplinare intimato nell' area del recesso "ad nutum" in violazione delle garanzie di cui all' art. 7 l. 300/1970 e' viziato da nullita' di diritto comune. Ove non sia convertito in licenziamento "ad nutum", si ha la prosecuzione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato nel corso di un rapporto di apprendistato, si ha la trasformazione in rapporto di lavoro ordinario, purche' ricorrano le condizioni previste del superamento della durata massima dell' apprendistato e del raggiungimento dell' eta' massima dell' apprendista. Approfondimento della questione attraverso richiami giurisprudenziali e alla luce dell' entrata in vigore della l. 108/1990.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2118 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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