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200490
IDG930600137
93.06.00137 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pasqualetto Elena
Note in tema di responsabilita' del datore di lavoro per mancata assunzione del prestatore avviato in regime di obbligatorieta'
Nota a Cass. sez. lav. 2 novembre 1991, n. 11660
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 10, pt. 1, pag. 2431-2440
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D730; D73; D30703; D30705
Secondo la sentenza in esame, il lavoratore avviato obbligatoriamente e ingiustificatamente non assunto non puo' ottenere una sentenza costitutiva del rapporto ai sensi dell' art. 2932 c.c. Ha invece diritto all' integrale risarcimento del danno, la cui quantificazione vada fatta tenendo conto dell' importo di tutte le retribuzioni non percepite dalla data dell' avviamento per tutto il periodo di disoccupazione per cause non imputabili al lavoratore., Il datore puo' provare che il protrarsi dello stato di disoccupazione e' dovuto alla colpevole inerzia del lavoratore. L' A. esamina la questione attraverso la trattazione dei seguenti punti: lo stato della questione in dottrina e giurisprudenza; ammissibilita' del ricorso alla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.; il risarcimento dei danni per la mancata assunzione.
art. 1 l. 2 marzo 1968, n. 428 art. 1226 c.c. art. 1227 c.c. art. 2932 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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