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200491
IDG930600138
93.06.00138 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gragnoli Enrico
Osservazioni sul diritto del dipendente privato in aspettativa sindacale agli "scatti" di anzianita'
Nota a Cass. sez. lav. 14 agosto 1991, n. 8857
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 10, pt. 1, pag. 2451-2457
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D711; D7443
La sentenza in epigrafe afferma che il periodo di aspettativa del dirigente sindacale previsto dall' art. 31 comma 2 l. 300/1970 non puo' essere considerato come servizio effettivamente prestato. Il dirigente in aspettativa sindacale, pertanto, non ha diritto agli aumenti periodici per anzianita', qualora le norme della contrattazione collettiva colleghino tale diritto non alla sola maturazione dell' anzianita' di servizio, ma all' effettiva prestazione dell' attivita' lavorativa. L' A. esamina la questione di quando il diritto agli "scatti" in parola maturi in ragione della mera anzianita' e quando, invece, a seguito dell' effettiva prestazione dell' attivita' lavorativa, anche alla luce della l. 816/1985 che, per quanto riguarda gli amministratori locali, afferma all' art. 2 comma 2 che il "periodo trascorso in aspettativa e' considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato".
art. 31 comma 2 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2 comma 2 l. 27 dicembre 1985, n. 816
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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