| 200492 | |
| IDG930600139 | |
| 93.06.00139 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Jaccheri Elena
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| Intervento di altro sindacato nel procedimento di repressione della
condotta antisindacale: natura dell' intervento e legittimazione a
proporre autonoma impugnazione
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| Nota a Cass. sez. lav. 13 agosto 1991, n. 8816
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| Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 10, pt. 1, pag. 2461-2469
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D762; D451; D40552; D40550
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| Il sindacato A ricorre ex art. 28 l. 300/1970 per denunciare la
propria estromissione alla contrattazione articolata da parte dell'
ente B. Il Pretore accoglie il ricorso; avverso tale decreto propone
opposizione l' ente B. Nel corso della causa di opposizione
interviene il sindacato C, sostenendo che A non ha diritto alla
contrattazione in quanto non rientrante fra le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative. Il Pretore dichiara
inammissibile l' intervento di C e rigetta l' opposizione di B.
Avverso la sentenza propone appello C ed appello incidentale B. Il
Tribunale dichiara inammissibile l' appello di C perche' proposto da
interventore "ad adiuvandum", e quello di B perche' tardivo. Contro
tale sentenza C propone ricorso in Cassazione, a cui aderisce B. Il
problema che la Suprema Corte si trova ad analizzare in via
principale, quello di verificare se il sindacato C puo' proporre l'
impugnazione, dipende dall' altro, pregiudiziale , consistente nell'
inquadrare la natura dell' intervento, di C. La Cassazione, partendo
dal presupposto assiomatico che l' interventore adesivo-dipendente
non ha legittimazione a proporre impugnazione autonoma contro la
sentenza pronunciata fra le parti originarie, e dimostrando che l'
intervento di C e' qualificabile come intervento adesivo-dipendente,
giunge alla conclusione che C non puo' impugnare la sentenza emessa
fra A e B. Richiamato cosi' il caso deciso, l' A. sottopone a critica
la soluzione adottata dalla Cassazione.
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| art. 105 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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