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Documento


200495
IDG930600142
93.06.00142 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moretti Laura
Licenziamento del lavoratore per sopravvenuta inidoneita' psicofisica allo svolgimento delle mansioni assegnate
Osservazione a Cass. sez. lav. 24 giugno 1991, n. 7079
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 10, pt. 1, pag. 2493-2495
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D747; D306132
Secondo la Suprema Corte, la sopravvenuta inidoneita' psicofisica del lavoratore alle mansioni costituisce un' ipotesi di impossibilita' sopravvenuta della prestazione che, se parziale, come nel caso di specie, legittima il recesso ex art. 1464 c.c., ogni volta che il datore di lavoro "non abbia apprezzabile interesse a ricevere (anche) un adempimento (solo) parziale, salvo i casi di sospensione legale del rapporto di lavoro". Il datore di lavoro non e' tenuto a dimostrare l' impossibilita' di ricollocare utilmente il lavoratore in azienda (salvo che tale obbligo sia espressamente previsto per legge o in sede di contrattazione collettiva), ne' a farne controllare l' idoneita' fisica ai sensi dell' art. 5 l. 300/1970. Secondo l' A., le conclusioni non sono del tutto convincenti al di fuori di un' ottica che vede il contratto di lavoro inserito a pieno titolo tra quelli a prestazioni corrispettive.
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 1464 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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